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Respinto il ricorso del Sassuolo Calcio. Folgore Rubiera /FIGC a Sezioni Unite

Il Collegio di Garanzia dello Sport, al termine della sessione di udienze della Prima Sezione, presieduta dal prof. avv. Mario Sanino, ha assunto le seguenti determinazioni:

HA RESPINTO il ricorso (iscritto al R.G. n. 67/2016) presentato, il 17 novembre 2016, dalla società U.S. Sassuolo Calcio S.r.l. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) e la Società Delfino Pescara 1936 S.p.a. per l'impugnazione della decisione della Corte Sportiva d'Appello Nazionale presso la FIGC (C.U. n. 030/CSA del 18 ottobre 2016), di rigetto del reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A (pubblicata con C.U. n. 24 del 30 agosto u.s.), che ha irrogato, in capo alla società ricorrente, ex art. 17, comma 5, lett. a), del Codice della Giustizia Sportiva FIGC, la sanzione della perdita della gara Sassuolo-Pescara, disputatasi il 28 agosto u.s., con il risultato di 0-3 in favore del Pescara, per l'asserita non osservanza di quanto previsto dalla vigente normativa federale (C.U. n. 83/A del 20/11/2014), che impone, ai fini della utilizzabilità di un calciatore, l’inserimento dello stesso nell’ambito della cosiddetta “lista dei 25”, da comunicarsi alla Lega, a mezzo pec, entro le ore 12.00 del giorno precedente la gara.

Ha, altresì, condannato la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate nella misura di € 2.500,00, oltre accessori di legge, in favore di ciascuna parte resistente (Federazione Italiana Giuoco Calcio e della società Delfino Pescara 1936 s.p.a.).

 

HA DISPOSTO LA RIMESSIONE ALLE SEZIONI UNITE del ricorso (iscritto al R.G. 62/2016) presentato, l’11 novembre 2016, dalla A.S.D. Folgore Rubiera contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) e l’U.S.D. Vigor Carpaneto per l’impugnazione della decisione della Corte Sportiva d’Appello territoriale presso la F.I.G.C. – C.R. Emilia Romagna – pubblicata, in forma integrale, con C.U. n. 14 del 12 ottobre 2016, di rigetto del reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso F.I.G.C. – C.R. Emilia Romagna – pubblicata con C.U. n. 10 del 14 settembre 2016, relativa alla regolarità della gara A.S.D. Folgore Rubiera – U.S.D. Vigor Carpaneto 1922 del 4 settembre 2016 (con la quale il giudice sportivo ha irrogato, a carico della società reclamante, la sanzione sportiva della perdita della gara, con il punteggio di 0-3, per avere la stessa schierato, in posizione irregolare, il calciatore S. Blotta, nonché la squalifica a carico del calciatore per una giornata e l’ammenda di euro 150,00 a carico della società medesima).

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