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Ferdinando Minucci ricorre contro la FIP per la radiazione subita

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso da parte del sig. Ferdinando Minucci (all'epoca dei fatti contestati Vice Presidente dal 5.11.04 al 20.6.08, Presidente dal 20.6.08 al 29.12.09, infine, General Manager della Società Mens Sana Basket S.p.a.) contro la Federazione Italiana Pallacanestro (F.I.P.) nonché nei confronti dei sigg. Paola Serpi, Olga Finetti, Cesare Lazzeroni, Luca Anselmi e della Polisportiva Mens Sana e Mens Sana Basket 1871 a.r.l., avverso e per la riforma della decisione n. 21 della Corte d'Appello Federale della FIP, di cui al C.U. n. 718 del 3 gennaio 2017 per cui, a conferma della decisione di primo grado endofederale, il ricorrente ha subito la sanzione della radiazione dalla FIP, con conseguente divieto di partecipare, sotto qualsiasi veste o qualifica, a qualunque attività federale o sociale nell'ambito della FIP, per l'asserita violazione dell’art. 59, commi 1b) e 3, del Regolamento di Giustizia della FIP.

 

Il ricorrente chiede al Collegio di Garanzia dello Sport, per i motivi esposti nel ricorso:

- in via preliminare, di dichiarare l'estinzione del procedimento disciplinare a suo carico e di annullare e/o revocare la decisione impugnata e, per l'effetto, di essere prosciolto e di provvedere alla revoca e/o all’annullamento delle sanzioni irrogate a suo carico;

 

in alternativa, di annullare la stessa decisione, anche, ove ritenuto, disponendone il rinvio e, per l'effetto, di essere prosciolto e di provvedere alla revoca e/o all’annullamento delle sanzioni irrogate a suo carico;

- in subordine, nel merito, di annullare la suddetta decisione impugnata e di essere prosciolto dalle contestazioni della Procura Federale FIP, poiché i fatti non sussistono, ovvero non sono provati, ovvero non integrano la fattispecie di cui all'art. 59, comma 1b) del R.G. FIP (frode sportiva), ovvero non comportano la violazione di altra norma regolamentare FIP e, per l’effetto, di provvedere alla revoca e/o all’annullamento delle sanzioni irrogate a suo carico;

 

- infine, di annullare la decisione impugnata e, anche eventualmente disponendone il rinvio, di derubricare la fattispecie di incolpazione da frode sportiva, ex art. 59, comma 1b), R.G. FIP, a violazione del principio di lealtà e correttezza sportiva, ex art. 2 R.G. FIP, dichiarando altresì prescritta la violazione, ai sensi del R.G. FIP applicabile ratione temporis.

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