Anche Cesare Lazzeroni ricorre contro FIP, Mens Sana e altri

Collegio di Garanzia

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto il ricorso presentato dal sig. Cesare Lazzeroni (Presidente della Mens Sana Basket S.p.a. dal 29 dicembre 2012 al 21 febbraio 2014) contro la Federazione Italiana Pallacanestro (F.I.P.), nonché nei confronti dei sigg. Ferdinando Minucci, Olga Finetti, Luca Anselmi, Paola Serpi e delle società Polisportiva Mens Sana e Mens Sana Basket 1871 a.r.l., avverso e per la riforma della decisione della Corte Federale d'Appello FIP, di cui al C.U. n. 718 del 3 gennaio 2017 - C.F. n. 21 - comunicata il 4 gennaio u.s., che ha irrogato in capo al'odierno ricorrente la sanzione dell'inibizione per tre anni (fino al 7 ottobre 2019) per l'asserita responsabilità dell'illecito di cui agli artt. 1 e 59, commi 1 lett. b) e 3, del Regolamento di Giustizia FIP.

 

Il ricorso di Lazzeroni si aggiunge a quelli presentati già dai signori Finetti, Minucci, Serpi e Anselmi. Si tratta di 5 ricorsi con i quali i suddetti ricorrenti hanno impugnato, per motivi diversi, la medesima decisione della CFA FIP del 3-4 gennaio 2017.

 

Il ricorrente Lazzeroni chiede al Collegio di Garanzia dello Sport:

 

in via preliminare, per le ragioni esposte nel ricorso:

- di dichiarare l'estinzione del procedimento disciplinare per il decorso dei termini di cui all'art. 118 R.G. FIP, di annullare la decisione impugnata e, per l'effetto, di essere prosciolto e di annullare e/o revocare la sanzione irrogata;

- di annullare la decisione impugnata per violazione dell'art. 119 del R.G. FIP (efficacia della sentenza dell'autorità giudiziaria nei procedimenti disciplinari), eventualmente disponendo il rinvio e, per l'effetto, di essere prosciolto e di annullare e/o revocare la sanzione irrogata;

- di annullare la decisione impugnata per violazione del contraddittorio e dei principi del giusto processo, eventualmente disponendone il rinvio, e, per l'effetto, di essere prosciolto e di annullare e/o revocare la sanzione irrogata;

- in subordine, il ricorrente chiede al Collegio di Garanzia nel merito:

- di annullare la decisione impugnata e, per l'effetto, di essere prosciolto perché i fatti non sussistono, ovvero non sono provati, ovvero non integrano la fattispecie di cui all'art. 59, comma 1, lett. b), del R.G. FIP (frode sportiva), ovvero non comportano la violazione di altra norma regolamentare FIP e, quindi, di annullare e/o revocare la sanzione irrogata;

- di annullare la decisione impugnata per violazione del principio di necessaria correlazione tra accusa e condanna e, per l'effetto, di essere prosciolto e di annullare e/o revocare la sanzione irrogata;

- di annullare la decisione impugnata per omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione e, per l'effetto, di essere prosciolto e di annullare e/o revocare la sanzione irrogata.

- in estremo subordine, di annullare la impugnata decisione, eventualmente disponendone il rinvio, e di derubricare la fattispecie di incolpazione da frode sportiva a violazione dei principi di lealtà e correttezza, di cui all'art. 2 R.G. FIP, e, per l'effetto, di dichiarare l'intervenuta prescrizione della violazione.