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Determinazioni delle Sezioni Unite

Il Collegio di Garanzia dello Sport, al termine della Sessione di udienze a Sezioni Unite presieduta dal Presidente Frattini, ha assunto oggi le seguenti determinazioni:

 

  1.  HA ACCOLTO il ricorso presentato, il 3 novembre 2016, dalla Procura Generale dello Sport presso il CONI, in persona del Procuratore Generale Enrico Cataldi e del Procuratore Nazionale, avv. Livia Rossi, contro il sig. Daniele Bernardi, nonché contro la Federazione Italiana Sport Equestri (F.I.S.E.), a seguito della decisione emessa il 27 settembre 2016 dalla Corte Federale d'Appello FISE.  La sentenza, in parziale accoglimento del reclamo in sede di gravame promosso dal sig. Bernardi, ha ridotto la sanzione inflitta in primo grado dal Tribunale Federale Nazionale (radiazione dai ranghi federali) a 5 anni di sospensione dall'attività agonistica, nonché da ogni carica o incarico sociale o federale, inclusa la qualifica di istruttore, tecnico, operatore tecnico, ufficiale di gara, ex art. 6, lettere d) ed e), del Regolamento di Giustizia FISE. PER L’EFFETTO, HA RINVIATO IL PROCEDIMENTO ALLA CORTE D’APPELLO FEDERALE DELLA FISE NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE
  2. HA RESPINTO il ricorso, presentato il 27 dicembre 2016, dal sig. Luigi Dimitri (all'epoca dei fatti direttore sportivo della società Gallipoli calcio s.r.l.) contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio a seguito del la decisione della Corte Federale d'Appello della F.I.G.C., pubblicata con C.U. n. 067/CFA del 5 ottobre 2016, con motivazione depositata in data 28 novembre 2016. La sentenza, in parziale accoglimento del ricorso presentato dal ricorrente contro la decisione di primo grado, è stata ridotta la sanzione allo stesso irrogata alla sola inibizione di 3 anni (dai tre anni e sei mesi + ammenda pari ad euro 60.000 irrogati in primo grado); HA, ALTRESI’, CONDANNATO IL RICORRENTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE DEL GIUDIIZO, LIQUIDATE IN EURO 2.000,00, OLTRE ACCESSORI DI LEGGE.
  3. HA DICHIARATO IMPROCEDIBILE, PER SOPRAVVENUTA CARENZA DI INTERESSE, il ricorso presentato, il  5 dicembre 2016, dal sig. Rudy D'Amico contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), il Comitato Regionale Abruzzo e la Lega Nazionale Dilettanti (L.N.D.) per l'annullamento, previa sospensione, dell'Assemblea Ordinaria Elettiva, indetta con Comunicato Ufficiale n. 27 del 16 novembre 2016, da tenersi in data 17 dicembre 2016, preordinata al rinnovo delle cariche direttive nell’ambito del Comitato Regionale Abruzzo, a seguito dell'asserita violazione dell'art. 7, comma 3, dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate del CONI (il quale stabilisce la necessità della conoscenza anticipata delle candidature rispetto alla data stabilita dall’Assemblea).

Tale ultimo ricorso è stato discusso, limitatamente alla trattazione della sospensiva, in occasione dell’ultima sessione di udienze a Sezioni Unite, tenutasi lo scorso 13 dicembre, all’esito della quale il Collegio ha respinto l’istanza cautelare invocata.

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