La Prima Sezione del Collegio di Garanzia per lo Sport, presieduta dal prof. avv. Mario Sanino, al termine della sessione di udienze tenutesi oggi, ha assunto le seguenti determinazioni:
- Ha accolto il ricorso del 30 gennaio 2017, presentato dalla ASD Barletta Calcio a 5 contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), nonché contro la Lega Nazionale Dilettanti (L.N.D.) - Calcio a 5 e la Polisportiva Dilettantistica Sammichele, per l'annullamento della decisione della Corte Sportiva d'Appello - III Sez. - FIGC, pubblicata il 18 gennaio 2017 (C.U. n. 065/CSA), con la quale, in riforma della decisione assunta in primo grado dal Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 della FIGC (che non aveva omologato il risultato maturato sul campo tra Barletta e Sammichele, attribuendo al Barletta Calcio a Cinque la vittoria a tavolino per 6-0), è stato ripristinato il risultato conseguito sul campo, con il punteggio di 2-1 in favore della società Polisportiva Sammichele, per avere il Giudice sportivo, a detta della CSA, esteso il potere di indagine a situazioni non dedotte in reclamo;
- Ha respinto il ricorso del 3 febbraio 2017, presentato dalla società ACF Fiorentina S.p.A. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), il calciatore Choe Song Hyok e la Lega Nazionale Professionisti Serie A (LNPA) per la riforma della decisione della Corte Federale d'Appello FIGC, IV Sezione, (C.U. N. 091/CFA del 19 gennaio 2017), con la quale è stato respinto il reclamo della società ricorrente per l'annullamento e la riforma, previa sospensione dell'esecuzione, della decisione del Tribunale Federale Nazionale - sez. Tesseramenti- (C.U. n. 8/TFN del 12 ottobre 2016), che ha dichiarato la validità del contratto professionistico sportivo tra Choe Song Hyok e la stessa ACF Fiorentina S.p.A.
- Ha, inoltre, disposto che le spese del giudizio seguano la soccombenza, liquidate in euro 2.500, oltre accessori di legge, in favore di ciascuna parte resistente.