Decisioni della Prima Sezione: accolto il ricorso del Barletta Calcio a 5, respinto quello della Fiorentina

Collegio di Garanzia

La Prima Sezione del Collegio di Garanzia per lo Sport, presieduta dal prof. avv. Mario Sanino, al termine della sessione di udienze tenutesi oggi, ha assunto le seguenti determinazioni:

 

- Ha accolto il ricorso del 30 gennaio 2017, presentato dalla ASD Barletta Calcio a 5 contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), nonché contro la Lega Nazionale Dilettanti (L.N.D.) - Calcio a 5 e la Polisportiva Dilettantistica Sammichele, per l'annullamento della decisione della Corte Sportiva d'Appello - III Sez. - FIGC, pubblicata il 18 gennaio 2017 (C.U. n. 065/CSA), con la quale, in riforma della decisione assunta in primo grado dal Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 della FIGC (che non aveva omologato il risultato maturato sul campo tra Barletta e Sammichele, attribuendo al Barletta Calcio a Cinque la vittoria a tavolino per 6-0), è stato ripristinato il risultato conseguito sul campo, con il punteggio di 2-1 in favore della società Polisportiva Sammichele, per avere il Giudice sportivo, a detta della CSA, esteso il potere di indagine a situazioni non dedotte in reclamo;

 

- Ha respinto il ricorso del 3 febbraio 2017, presentato dalla società ACF Fiorentina S.p.A. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), il calciatore Choe Song Hyok e la Lega Nazionale Professionisti Serie A (LNPA) per la riforma della decisione della Corte Federale d'Appello FIGC, IV Sezione, (C.U. N. 091/CFA del 19 gennaio 2017), con la quale è stato respinto il reclamo della società ricorrente per l'annullamento e la riforma, previa sospensione dell'esecuzione, della decisione del Tribunale Federale Nazionale - sez. Tesseramenti- (C.U. n. 8/TFN del 12 ottobre 2016), che ha dichiarato la validità del contratto professionistico sportivo tra Choe Song Hyok e la stessa ACF Fiorentina S.p.A.

- Ha, inoltre, disposto che le spese del giudizio seguano la soccombenza, liquidate in euro 2.500, oltre accessori di legge, in favore di ciascuna parte resistente.