Presentati altri 5 ricorsi contro la FIGC relativi al dissesto finanziario del Parma FC

Collegio di Garanzia

Dopo il ricorso del sig. Maurizio Magri, depositato in mattinata, sono stati presentati al Collegio di Garanzia dello Sport altri cinque ricorsi contro la decisione della Corte Federale d'Appello FIGC- Sez. Disciplinare - pubblicata sul C.U. n. 099/CFA del 7 febbraio 2017, relativa al dissesto finanziario della società Parma FC.

 

Si tratta:

- del ricorso, presentato congiuntamente dalla sig.ra Susanna Ghirardi e dal sig. Giovanni Schinelli (all'epoca dei fatti, Consiglieri di Amministrazione della Società Parma FC), nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) avverso la suddetta decisione della Corte Federale d'Appello FIGC che ha irrogato, in capo alla sig.ra Susanna Ghirardi, la sanzione della inibizione di anni 2, oltre all'ammenda pari ad € 40.000,00, ed al sig. Giovanni Schinelli la sanzione della inibizione per anni 2, oltre all'ammenda pari ad € 25.000,00,

 

- del ricorso presentato da parte del sig. Pietro Leonardi (all’epoca dei fatti Amministratore Delegato della società Parma FC) avverso la medesima decisione della Corte d’Appello Federale FIGC che ha irrogato al ricorrente la sanzione dell’inibizione per cinque anni con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC, oltre all’ammenda pari ad euro 150.000,00.

 

- del ricorso presentato da parte del sig. Tommaso Ghirardi (all’epoca dei fatti Presidente della società Parma FC) avverso la medesima decisione della Corte d’Appello Federale FIGC che ha irrogato al ricorrente la sanzione dell’inibizione per cinque anni con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC, oltre all’ammenda pari ad euro 150.000,00.

 

- del ricorso presentato da parte del sig. Arturo Balestrieri (all’epoca dei fatti membro del CdA della società Parma FC) avverso la medesima decisione della Corte d’Appello Federale FIGC che ha irrogato al ricorrente la sanzione dell’inibizione per anni uno, oltre all’ammenda pari ad euro 10.000,00.

I ricorrenti chiedono al Collegio di Garanzia:


- in via preliminare, di accertare e dichiarare l'intero procedimento disciplinare estinto, ai sensi dell'art. 34 bis del CGS FIGC e ex art. 32 ter CGS FIGC;
- in via principale, in riforma della decisione impugnata, di accogliere il ricorso e, per l'effetto, di annullare la sanzione impugnata con conseguente, relativo proscioglimento;
- in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovessero essere ritenuti, anche parzialmente, fondati gli addebiti loro mossi, previa applicazione delle circostanze attenuanti, applicare le sanzioni nel minimo edittale o, comunque, nella misura ritenuta di giustizia.