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L'11 aprile udienze legate al caso Mens Sana Basket 1871 e Leonardo Cima contro FIGB

Il Presidente della Quarta Sezione del Collegio di Garanzia, cons. Dante D’Alessio, ha fissato la prossima sessione di udienze della Quarta Sezione, che si terrà in data 11 aprile 2017, a partire dalle ore 14.30.

Tale sessione di udienze sarà preordinata, in primo luogo, alla discussione di tutti i ricorsi presentati nell’ambito della vicenda connessa alla revoca dei titoli sportivi (scudetti) conseguiti dalla società Mens Sana Basket 1871 nelle stagioni sportive 2011/2012 e 2012/2013, della Coppa Italia 2012 e 2013, nonché della Supercoppa 2013.

In particolare saranno esaminati i seguenti ricorsi:

1)      ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 4/2017 , presentato, in data 23 gennaio 2017, da Olga Finetti (all’epoca dei fatti Segretaria Generale della soc. Mens Sana Basket 1871) avverso la decisione della Corte Federale d'Appello presso la Federazione Italiana Pallacanestro (F.I.P.), di cui al C.U. n. 718 del 3 gennaio 2017 (C.F.A. n. 21), che ha irrogato, in capo alla ricorrente, la sanzione della inibizione per anni tre, fino al 7 ottobre 2019;

2)      ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 5/2017, presentato, in data 26 gennaio 2017, da Ferdinando Minucci (Vice Presidente dal 5 novembre 2004 al 20 giugno 2008, Presidente dal 20 giugno 2008 al 29 dicembre 2009, e, infine, General Manager della Società Mens Sana Basket S.p.a) avverso la decisione della Corte Federale d'Appello presso la Federazione Italiana Pallacanestro (F.I.P.), di cui al C.U. n. 718 del 3 gennaio 2017 (C.F.A. n. 21), che ha irrogato, in capo alla ricorrente, la sanzione della radiazione dalla FIP;

3)      ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 8/2017, presentato, in data 1 febbraio 2017,  da Paola Serpi  (Vice Presidente della Mens Sana Basket S.p.a. dal 20 giugno 2008 al 29 dicembre 2012 e consulente fiscale deputata per la redazione dei bilanci per la medesima società) avverso la decisione della Corte Federale d'Appello presso la Federazione Italiana Pallacanestro (F.I.P.), di cui al C.U. n. 718 del 3 gennaio 2017 (C.F.A. n. 21), che ha irrogato, in capo alla ricorrente, la sanzione della inibizione per anni tre, fino al 7 ottobre 2019;

4)      ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 9/2017, presentato, in data 1 febbraio 2017, da Luca Anselmi (Amministratore Delegato della Mens Sana Basket S.p.a. dal 5 novembre 2004 al 21 febbraio 2014) avverso la decisione della Corte Federale d'Appello presso la Federazione Italiana Pallacanestro (F.I.P.), di cui al C.U. n. 718 (C.F.A. n. 21), che ha irrogato, in capo alla ricorrente, la sanzione della inibizione per anni tre, fino al 7 ottobre 2019;

5)      ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 10/2017, presentato, in data 2 febbraio 2017, da Cesare Lazzeroni (Presidente della Mens Sana Basket S.p.a. dal 29 dicembre 2012 al 21 febbraio 2014) avverso la decisione della Corte Federale d'Appello presso la Federazione Italiana Pallacanestro (F.I.P.), di cui al C.U. n. 718 (C.F.A. n. 21), che ha irrogato, in capo alla ricorrente, la sanzione della inibizione per anni tre, fino al 7 ottobre 2019;

6)      ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 13/2017, presentato, in data 3 febbraio 2017, dalla Polisportiva Mens Sana Basket 1871 , in persona del rappresentante pro tempore, Antonio Saccone,  avverso la decisione della Corte Federale d'Appello presso la Federazione Italiana Pallacanestro, di cui al C.U. n. 718 (C.F.A. n. 21), con cui, a conferma della decisione del giudice di primo grado, sono stati revocati alla società ricorrente i titoli sportivi (scudetti) conseguiti nelle stagioni sportive 2011/2012 e 2012/2013 (scudetti), la Coppa Italia 2012 e 2013, nonché la Supercoppa 2013.

7)      ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 27/2017, asseritamente presentato, in data 3 febbraio 2017, dalla società Mens Sana Basket 1871 a r.l.  avverso la decisione della Corte Federale d'Appello presso la Federazione Italiana Pallacanestro, di cui al C.U. n. 718 (C.F.A. n. 21), con cui, a conferma della decisione del giudice di primo grado, sono stati revocati alla società ricorrente i titoli sportivi (scudetti) conseguiti nelle stagioni sportive 2011/2012 e 2012/2013 (scudetti), la Coppa Italia 2012 e 2013, nonché la Supercoppa 2013.

Si rammenta che, in data 24 febbraio u.s., tale società ha depositato un’istanza di remissione in termini e contestuale differimento di udienza in relazione al suddetto ricorso, allegato all’istanza medesima, asseritamente trasmesso via PEC, in data 3 febbraio u.s., ma mai pervenuto al Collegio di Garanzia.

In tale occasione, sarà, altresì, trattato il ricorso, iscritto al R.G. n. 30/2017, presentato, in data 27 febbraio, da Leonardo Cima contro la Federazione Italiana Gioco Bridge (F.I.G.B.) avverso la sentenza della Corte Federale d'Appello della FIGB n. 12 (pubblicata il 13 febbraio 2017), la quale, in parziale riforma della decisione del Tribunale Federale n. 3/2016, ha condannato il tesserato Leonardo Cima alla sanzione di mesi 9 di sospensione dalle attività federali, per l'asserita violazione dell'art. 15 dello Statuto Federale e degli artt. 2 e 3 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI (lesione dei principi di lealtà e correttezza) e, in riforma della sentenza appellata di primo grado, ha invece assolto lo stesso sig. Cima dalla incolpazione dell'altro illecito disciplinare ascrittogli, relativo alle minacce che avrebbe proferito ai danni di un altro tesserato.

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