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Ricorso di Ugo Lopez contro Federtennis

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dal sig. Ugo Lopez contro la Federazione Italiana Tennis (F.I.T.) contro  la decisione della Corte Federale d'Appello della FIT n. 3/2017 del 17-24 febbraio 2017. Tale decisione  nel respingere il reclamo proposto dallo stesso sig. Lopez, ma in parziale riforma della decisione di primo grado, ha determinato la sanzione inibitiva a carico del ricorrente in mesi due [in luogo dei sei mesi di inibizione irrogati in primo grado], “confermando nel resto la decisione impugnata, anche con riferimento alla sanzione pecuniaria irrogata [pari ad € 3.000,00]", per l'asserita violazione degli artt. 1, comma 2, e 7 del Regolamento di Giustizia della FIT.

 

Il sig. Lopez chiede al Collegio di Garanzia l'integrale annullamento della decisione impugnata, per i motivi esposti nel ricorso:

-          in primo luogo, chiede di accertare l’intervenuta estinzione del giudizio nei rigorosi e rituali termini previsti dal R.G. FIT e del Codice di Giustizia del CONI.

-          chiede, inoltre, che il Collegio di Garanzia dichiari il difetto di giurisdizione e/o di competenza funzionale degli Organi di giustizia a decidere su offese personali tra un tesserato ed un non tesserato e/o la carenza di legittimazione attiva della Procura Federale ad agire in nome e per conto di un non tesserato e, per l'effetto, dichiari il procedimento inammissibile/improcedibile.

 

-          in via gradata, chiede di essere prosciolto per inapplicabilità dell'art. 7 RG, in ragione dell'assenza dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla norma e, per l'effetto, dell'art. 1, comma 2, RG.; di essere comunque assolto per non aver commesso alcuno degli illeciti contestatigli e/o perché quanto dello stesso commesso non costituisce illecito disciplinare.

 

In estremo subordine, richiede la remissione in appello per tutto quanto dedotto nel presente atto, indicando alla CAF FIT  i principi cui uniformarsi per la nuova decisione.

Chiede, da ultimo, al Collegio la condanna della FIT per lite temeraria, ex art. 10 CGS del CONI, in combinato disposto con l'art. 60 R.G. FIT, nella misura del massimo edittale.

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