La Procura Generale dello Sport ricorre contro la FIGH per l'inibizione di G. Sorrenti

Collegio di Garanzia

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dalla Procura Generale dello Sport presso il CONI, in persona del Procuratore Generale dello Sport, gen. Enrico Cataldi, e del Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Alessandra Flamminii Minuto, contro la Federazione Italiana Giuoco Handball (F.I.G.H.) e nei confronti del sig. Giovanni Sorrenti (Presidente della ASD Fiorentina Handball) per la riforma della decisione della Corte Federale d'Appello della FIGH, di cui al C.U. n. 20 del 22 febbraio 2017, con la quale, nel respingere l'appello del sig. Sorrenti e a conferma della decisione del Tribunale Federale FIGH (C.U. n. 14 dell'11.1.2017), è stata irrogata, a carico dello stesso sig. Sorrenti, la sanzione della inibizione fino al 20 aprile 2017, per l'asserita violazione degli artt. 1, commi 2 e 3, del Regolamento Giustizia e Disciplina e degli artt. 2 e 7 del Codice del Comportamento Sportivo del CONI.

La Procura Generale dello Sport chiede al Collegio di Garanzia, in riforma della decisione impugnata della Corte Federale d'Appello FIGH, di accogliere il presente ricorso.

In via gradatamente subordinata:

-          di dichiarare l'estinzione del procedimento, ex art. 41 R.G. FIGH;

-          di decidere la controversia senza rinvio, ai sensi dell'art. 62, comma 1, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, e, per l'effetto, di assolvere il deferito Giovanni Sorrenti da ogni addebito.