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Ricorso della Procura Generale contro la riduzione della squalifica del sig. Maggio (FIDAL)

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso dalla Procura Generale dello Sport del CONI, firmato dal Procuratore Generale, gen. Enrico Cataldi e del Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Marco Giontella, nei confronti del sig. Nicola Maggio, contro la decisione della Corte Federale d'Appello della FIDAL (Federazione Italiana di Atletica Leggera) del 7 aprile 2017, con la quale, in parziale riforma di quanto disposto in primo grado innanzi al Tribunale Federale FIDAL,  è stata irrogata, a carico del sig. Maggio, la squalifica di 10 mesi (in luogo dei 18 mesi irrogati dal Tribunale Federale), per la violazione degli artt. 1, 6, comma 1, 7, comma 3, e 8 dello Statuto Federale, nonché degli artt. 1, commi 1, 10 e 13, e 2, commi 1, 2 e 3, del Regolamento di Giustizia, per avere lo stesso sig. Maggio asseritamente compiuto telefonate finalizzate all'alterazione di due gare internazionali di marcia (sanzione ridotta per l'attribuzione di un solo illecito, riferito alla prima telefonata).

 

La ricorrente Procura chiede al Collegio di Garanzia, in riforma della decisione impugnata della Corte Federale d'Appello FIDAL, di pronunciarsi nel merito e di disporre che l'incolpato sig. Nicola Maggio venga squalificato per mesi 18, anziché per mesi 10. 

 

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso dalla Procura Generale dello Sport del CONI, firmato dal Procuratore Generale, gen. Enrico Cataldi e del Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Marco Giontella, nei confronti del sig. Nicola Maggio, contro la decisione della Corte Federale d'Appello della FIDAL (Federazione Italiana di Atletica Leggera) del 7 aprile 2017, con la quale, in parziale riforma di quanto disposto in primo grado innanzi al Tribunale Federale FIDAL,  è stata irrogata, a carico del sig. Maggio, la squalifica di 10 mesi (in luogo dei 18 mesi irrogati dal Tribunale Federale), per la violazione degli artt. 1, 6, comma 1, 7, comma 3, e 8 dello Statuto Federale, nonché degli artt. 1, commi 1, 10 e 13, e 2, commi 1, 2 e 3, del Regolamento di Giustizia, per avere lo stesso sig. Maggio asseritamente compiuto telefonate finalizzate all'alterazione di due gare internazionali di marcia (sanzione ridotta per l'attribuzione di un solo illecito, riferito alla prima telefonata).

 

La ricorrente Procura chiede al Collegio di Garanzia, in riforma della decisione impugnata della Corte Federale d'Appello FIDAL, di pronunciarsi nel merito e di disporre che l'incolpato sig. Nicola Maggio venga squalificato per mesi 18, anziché per mesi 10. 

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