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L'US Città di Palermo Spa ricorre per chiedere l'illegittimità della pretesa della Lega Serie B relativamente ai diritti tv

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dalla società U.S. Città di Palermo S.p.A. per la declaratoria di illegittimità della pretesa della Lega Nazionale Professionisti di Serie B (L.N.P.B.) di far gravare sulla ricorrente un prelievo sulle risorse ad essa spettanti, come da nota prot. n. 614 del 6 aprile 2017 con cui la predetta Lega ha disposto, a carico del Palermo, l'addebito della somma di € 2.000.000,00 da valere a decurtazione delle somme che la Lega Nazionale Professionisti di Serie A (L.N.P.A.) distribuisce tra le squadre militanti nel massimo campionato e rinvenienti dalla commercializzazione dei diritti televisivi, invitando la stessa ricorrente ad effettuare il bonifico della somma in questione entro cinque giorni dal ricevimento della nota suddetta; nonché per la nullità/annullamento, oltre che della suddetta nota, delle presupposte:

- note prot. n. 385 del 28 dicembre 2016 e prot. n. 511 del 2 marzo 2017, con cui la LNPB ha chiesto il pagamento della prima rata 30.9.2016, della seconda rata 30.11.2016 e della terza 31.3.2017 relative alla terza annualità del Contributo Promozione;

- dell'atto di cessione del credito futuro 28.6.13 con cui l'U.S. Palermoha ceduto alla LNPB, a titolo di garanzia, tutti i crediti futuri che la ricorrente maturerà nel corso della stagione sportiva 2016/2017 nei confronti della LNPA sino alla concorrenza dell'importo complessivo di € 2.000.000,00.;

- della delibera del 29.11.2012 della Assemblea della LNPB di approvazione della norma, ora trasfusa nel Codice di Autoregolamentazione all'art. 1, punto 1.1, Capo I, posta a base del richiamato addebito;

- dell'omessa opposizione della LNPA al forzato addebito in danno della ricorrente;

- di ogni altro atto connesso, presupposto, collegato e/o consequenziale.

Il Palermo chiede al Collegio di Garanzia l'accoglimento del presente ricorso, con declaratoria dell'illegittimità della pretesa della LNPB, con l'acquiescenza della LNPA, di far gravare sulla stessa società ricorrente un prelievo sulle risorse ad essa spettanti e in favore della complessiva LNPB;

chiede, inoltre, di dichiarare nulli e/o di annullare tutti gli atti indicati in precedenza.

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