Seleziona la tua lingua

Image

Diego Penocchio, Luca Mancini e Brescia Calcio presentano ricorso contro FIGC e Procura Federale

Il Collegio di Garanzia dello Sport, dopo il ricorso di Igor Campedelli, ha ricevuto anche i ricorsi presentati autonomamente dai Sig.ri Diego Penocchio (all’epoca dei fatti, amministratore delegato della società Padova S.p.a.), Luca Mancini (all’epoca dei fatti, vice-presidente del C.d.A. e direttore generale della società A.C. Cesena S.p.a.), nonché dalla società Brescia Calcio S.p.a., contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), nonché contro la Procura Federale FIGC.

I ricorsi riguardano la decisione della Corte Federale d’Appello FIGC (Comunicato Ufficiale n. 125/CFA del 20 aprile 2017) che, in accoglimento del ricorso proposto dal Procuratore Federale, ha annullato la decisione del Tribunale Federale Nazionale  - che si era pronunciato per l’irricevibilità del deferimento del Procuratore Federale-  e ha rinviato allo stesso giudice di primo grado endofederale per il relativo esame del merito.

 

Il Procuratore Federale, contro il cui deferimento il Tribunale Federale ha pronunciato la declaratoria di irricevibilità (e la cui decisione è stata annullata in secondo grado dalla Corte Federale d’Appello), aveva chiesto:

  • nei confronti del Sig. Penocchio, la sanzione dell’ammenda di euro 22.500,00, per l’asserita violazione degli artt. 1bis, comma 1, e art. 8, commi 1, 2, del vigente Codice della Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 19 dello Statuto Federale FIGC;
  • nei confronti del Sig. Mancini, la sanzione dell’inibizione di mesi dodici e l’ammenda di euro 50.000,00, per l’asserita violazione degli artt. 1bis, comma 1, e art. 8, commi 1, 2, e 4 del vigente Codice della Giustizia Sportiva in relazione all'art. 19 dello Statuto Federale FIGC;
  • nei confronti del Brescia Calcio S.p.a., la sanzione dell’ammenda di euro 30.000,00, in virtù della responsabilità diretta del precedente rappresentante legale pro tempore, ai sensi dell’art. 4 comma 1 C.G.S., per l’asserita violazione degli artt. 1bis, comma 1, e art. 8, commi 1, 2, del vigente Codice della Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 19 dello Statuto Federale FIGC.


I ricorrenti sig. Penocchio e Brescia Calcio S.p.a. chiedono al Collegio di Garanzia, in via principale, di dichiarare la nullità/inesistenza della decisione impugnata della Corte Federale d’Appello FIGC e/o comunque di annullarla, dichiarando altresì, per l’effetto, la conseguente inefficacia, ex art. 34bis C.G.S., di tutti gli atti del procedimento e delle decisioni di merito; in subordine, di dichiarare inammissibile e/o infondato l’appello proposto dalla Procura Federale FIGC avverso la decisione resa dal giudice di primo grado endofederale.

Il sig. Luca Mancini chiede l’annullamento della ripetuta decisione.

Archivio Attività Istituzionali