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Prima Sezione: inammissibile il ricorso presentato da A.S.D. Mussomeli e A.S.D. Sport Club Nissa 1962

La Prima Sezione del Collegio di Garanzia dello Sport, all’esito dell’udienza tenutasi in data odierna, presieduta dal prof. Mario Sanino, ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato congiuntamente dalla società A.S.D. Mussomeli, in persona del presidente pro-tempore, sig. Munì Vincenzo, e dalla società A.S.D. Sport Club Nissa 1962, in persona del presidente pro-tempore, sig. Natale Ferrante, avverso e per l’annullamento della decisione della Corte Sportiva di Appello Territoriale – Lega Nazionale Dilettanti/F.I.G.C.- Comitato Regione Sicilia, di cui al C.U. n. 419 CSAT n. 33 dell’11 maggio 2017, con la quale, in accoglimento del ricorso presentato dalla Polisportiva Castelbuono, è stata riformata la decisione del giudice di prime cure (che aveva dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla stessa Polisportiva Castelbuono, confermando il risultato maturato sul campo nell’incontro tra Sportclub Marsala 1912/Polisportiva Castelbuono del 23 aprile 2017 di 2-1 in favore della società Sportclub Marsala 1912) e, per l’effetto, è stato riomologato il risultato della suddetta gara, applicando alla società Sportclub Marsala la sanzione sportiva della perdita della gara medesima con il punteggio di 0-3 (in favore della Polisportiva Castelbuono), per l’asserita, irregolare partecipazione alla gara di un calciatore quindicenne schierato in assenza di autorizzazione.

 

Le ricorrenti sono state, altresì, condannate a pagare le spese del giudizio, liquidate nella misura di € 1.500,00, oltre accessori di legge, in favore della resistente FIGC.

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