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Casapulla ricorre contro FIGC per inibizione di 4 anni decisa da CFA FIGC

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso da parte del sig. Salvatore Casapulla (all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società SS Barletta Calcio Srl) contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), la Corte Federale d'Appello FIGC, il Tribunale Federale Nazionale FIGC e la Procura Federale FIGC per l'annullamento e/o la riforma della decisione della Corte Federale d'Appello FIGC, di cui al C.U. n. 005/CFA del 3 luglio 2017, con la quale è stata irrogata, a carico dello stesso sig. Casapulla, la sanzione della inibizione di quattro anni e l'ammenda di € 30.000,00, per l'asserita violazione degli artt. 6, 7 4 del Codice della Giustizia Sportiva della FIGC, nonché per l’annullamento di tutti gli atti a quello suindicato connessi e coordinati, anteriori e conseguenti, ivi compresa la decisione del Tribunale Federale di primo grado, con la quale gli era stata irrogata la sanzione disciplinare di cinque anni di squalifica e l'ammenda di € 95.000,00, nonché il deferimento della Procura Federale, che ha attivato il giudizio in esame.

 

Il ricorrente chiede al Collegio di Garanzia:

- in via principale, l'annullamento della decisione impugnata della Corte Federale d'Appello FIGC, con annullamento senza rinvio, oppure, laddove il Collegio lo ritenga opportuno, con annullamento con rinvio;

- in via subordinata, in merito al profilo del “quantum”, l'annullamento della suddetta decisione con contestuale riforma della stessa senza rinvio alla Corte Federale d'Appello FIGC (nelle ipotesi previste dal Codice della Giustizia Sportiva del CONI, tra le quali l'accordo tra le parti), oppure, laddove il Collegio lo ritenga opportuno, con annullamento con rinvio ala Corte Federale d'Appello FIGC.

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