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Prima Sezione: esito sessione di udienze odierna

Collegio di Garanzia

La Prima Sezione del Collegio di Garanzia dello Sport, all'esito della sessione di udienze tenutasi in data odierna e presieduta dal prof. Mario Sanino, ha assunto le seguenti determinazioni:

 

- ha dichiarato inammissibile il ricorso  presentato il 9 agosto 2017 dalla società A.C. Lumezzane S.p.A. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio, per l’asserita, mancata riammissione della società ricorrente al campionato di Serie C per la stagione 2017/2018; le spese seguono la soccombenza, liquidate nella misura di euro 1.500,00, oltre accessori di legge, in favore della resistente FIGC.

 

- quanto al ricorso presentato il 10 agosto 2017, dalla società ASD Calcio Romanese contro la Lega Nazionale Dilettanti e nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio, per l’impugnazione della delibera del Presidente della LND del 20 luglio 2017, pubblicata con C.U. Dipartimento Interregionale n. 5, nella parte in cui esclude dalla graduatoria di eventuale ripescaggio la società ricorrente, e la comunicazione della LND - Dipartimento Interregionale del 28 luglio 2017, ricevuta in data 31 luglio 2017, nella parte in cui conferma, a carico della stessa società ricorrente, la preclusione prevista dal C.U. n. 183 del 21 dicembre 2016; del C.U. LND n. 51 del 1 agosto, nella parte in cui non contempla la società ricorrente tra quelle ripescate, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, anche endoprocedimentali, ai suddetti provvedimenti impugnati, ha accolto il primo motivo e, per l'effetto, ha annullato, per quel che riguarda la posizione della ricorrente ASD Calcio Romanese, la suddetta delibera del Presidente LND del 20 luglio e la delibera da cui al C.U. n. 51 del 1 agosto, rimettendo alla Lega medesima la verifica della sussistenza dei requisiti per il ripescaggio della ASD Romanese, senza tener conto della precedente, goduta sostituzione.

 

- quanto al ricorso presentato il 22 agosto 2017 dalla A.S.D. Muravera contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), la Lega Nazionale Dilettanti (L.N.D.) e nei confronti della A.S.D. Sporting Fulgor per l'annullamento, previa sospensione, dei provvedimenti (delibera Consiglio direttivo L.N.D., di cui al C.U. n. 51 del 1 agosto u.s.; atto della Co.Vi.So.d., di data e contenuto sconosciuti, mediante il quale è stato espresso il parere favorevole all'accoglimento del ricorso presentato dalla A.S.D. Sporting Fulgor; deliberazione del Presidente della LND - dipartimento interregionale - di cui al C.U. n. 12 dell'11 agosto, limitatamente alla parte in cui ha inserito la A.S.D. Sporting Fulgor nel girone H, per la stagione 2017/2018, del Campionato Nazionale Serie D e non la ricorrente Muravera nel girone G, o altro diverso girone, del medesimo campionato), con i quali è stata stabilita la composizione dell’organico delle squadre partecipanti al Campionato Nazionale di Serie D, per la stagione 2017/2018, con esclusione della stessa società ricorrente, ha respinto l'istanza cautelare invocata.

 

Tale ultimo ricorso è stato discusso limitatamente alla trattazione della richiesta di sospensiva. L'esame del merito è previsto in occasione della prossima sessione di udienze della Prima Sezione, programmata l'8 settembre, a partire dalle ore 14.30.

 

Sempre in data 8 settembre, in occasione della prossima sessione di udienza della Prima Sezione, sarà discusso il ricorso presentato il 29 agosto dalla società Civitanovese calcio s.s.d. a r.l. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C) e la Lega Nazionale Dilettanti (L.N.D.), nonché contro il C.R. Marche F.I.G.C.-L.N.D., avente ad oggetto l'impugnativa della delibera del Consiglio Direttivo del C.R. Marche F.I.G.C.-L.N.D., pubblicata sul C.U. n. 9 dell'11 agosto, con la quale è stata respinta la domanda, presentata dalla società ricorrente, di riammissione, anche in sovrannumero, al Campionato di Eccellenza s.s. 2017/2018 ovvero, in subordine, a quello di Promozione, per la medesima stagione sportiva, con iscrizione d'ufficio, sempre in sovrannumero, del sodalizio de quo, al Campionato di Prima Categoria s.s. 2017/2018, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenti.

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