Ricorso della Procura Generale dello Sport contro Josè Luis Castezana Correa e la FISE

Collegio di Garanzia

Il Collegio di Garanzia ha ricevuto un ricorso presentato dalla Procura Generale dello Sport presso il CONI, firmato dal Procuratore Generale dello Sport, gen. Enrico Cataldi e del Procuratore Nazionale dello Sport, avv. prof.ssa Daniela Noviello, contro il sig. Josè Luis Castezana Correa oltre che nei confronti della Federazione Italiana Sport Equestri (F.I.S.E.).

 

Il ricorso si riferisce alla decisione della Corte Federale d'Appello FISE del 26 luglio 2017, promosso a carico dei sigg. Filomena Palomba e Josè Luis Castezana Correa, con la quale la Corte, in riforma della decisione assunta dall’organo di primo grado (che aveva assolto il sig. Correa, incolpato dalla Procura Federale FISE di aver certificato il possesso di un brevetto B agonistico nella consapevolezza di non aver conseguito alcuna formazione per le Discipline Olimpiche), ha irrogato, nei confronti dello stesso sig. Correa, la sanzione della sospensione per 3 mesi dall'attività agonistica e da ogni carica o incarico sociale e federale, inclusa la qualifica di istruttore, tecnico, operatore tecnico, ufficiale di gara, nonché dell'autorizzazione a montare o di altre forme di tesseramento federale, sulla base della motivazione secondo la quale il ricorrente “non ha più coltivato l'interesse alla equitazione, né risulta aver rinnovato il tesseramento”.

 

La ricorrente Procura Generale chiede al Collegio di Garanzia:

-          in via principale, di accogliere la presente impugnazione e, per l'effetto, ritenuti non necessari ulteriori accertamenti di fatto, in parziale riforma della decisione impugnata, di disporre a carico dell'intimato sig. Correa la sanzione della sospensione per mesi 9, ex art. 6, lett. f), del RG FISE;

-          in via subordinata, di accogliere la presente impugnazione e, per l'effetto, di disporre il rinvio del presente giudizio, ai sensi dell'art. 62, comma 1, CGS FISE alla Corte Federale d'Appello FISE, enunciando specificamente il principio al quale il giudice di rinvio dovrà uniformarsi, conformemente a quanto esposto nei motivi di impugnazione.