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Antonio Mazzei ricorre contro la decisione della Procura Federale FIGC

Collegio di Garanzia

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso da Antonio Mazzei (all’epoca dei fatti direttore sportivo della società U.S. Palmese A.S.D.) contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio, nonché contro la Procura Federale della F.I.G.C. e con notifica effettuata anche nei confronti della Procura Generale dello Sport del CONI, per l'annullamento e/o la riforma della decisione della Corte Federale d'Appello FIGC, pubblicata (limitatamente al dispositivo) sul C.U. n. 147/CFA del 28 giugno 2017 e (completa di motivazioni) sul C.U. n. 033/CFA del 25 agosto 2017, con la quale, in parziale riforma della decisione assunta dal Tribunale Federale Territoriale presso il C.R. Calabria (che aveva ritenuto lo stesso Mazzei responsabile della violazione dell'art. 7, commi 1 e 2 C.G.S. (illecito sportivo), con conseguente irrogazione allo stesso della pena dell'inibizione per quattro), è stata ridotta, a carico dell’odierno ricorrente, la sanzione dell'inibizione irrogata col precedente grado di giudizio ad anni tre.

 

L'odierno istante chiede al Collegio di Garanzia dello Sport:

                                                                    

-  di accertare e dichiarare l'illegittimità, ai sensi dell'art. 54, comma 1, CGS CONI, della decisione impugnata;

-  conseguentemente, di disporre l'annullamento della suddetta decisione impugnata, ex art. 62 CGS CONI, con totale cancellazione delle sanzioni statuite a suo carico;

-  in subordine, una volta esclusa la responsabilità dello stesso ricorrente per illecito sportivo, di riformare in parte la pronuncia gravata, con derubricazione della violazione al medesimo ascrivibile in omessa denuncia, ex art. 7, comma 7, CGS (previo rinvio ai giudici di seconde cure) e con applicazione nei suoi confronti della punizione minima (sei mesi) prevista dal successivo comma 8 della succitata disposizione, o, in via ulteriormente gradata, di ridimensionare il provvedimento disciplinare nella diversa misura ritenuta di giustizia;

-  di annullare e/o riformare, altresì, tutti gli atti presupposti, conseguenti e/o, comunque, connessi alla decisione in parola.

                                                                                

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