Determinazioni della Quarta Sezione: respinto ricorso Polledro /FIGB, accolta istanza Roscini /FCI

Collegio di Garanzia

La Quarta Sezione del Collegio di Garanzia, all’esito della sessione di udienze tenutasi in data odierna e presieduta dal cons. Dante D’Alessio, ha assunto le seguenti determinazioni:

 

-          ha respinto il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 74/2017, presentato, il 10 luglio 2017, dal sig. Roberto Polledro contro la Federazione Italiana Giuoco Bridge (FIGB) per l'annullamento della sentenza della Corte Federale d'Appello FIGB n. 15, pubblicata il 10/11 giugno 2017, che, in parziale riforma della decisione di primo grado, con la quale il sig. Polledro ed il sig. Giorgio Rivara, suo compagno di squadra, erano stati prosciolti dalle contestazioni del Procuratore Federale per "insussistenza degli elementi indiziari a loro carico", ha irrogato, a carico del ricorrente, la sanzione della sospensione da ogni attività federale per 9 mesi, per l'asserita violazione degli artt. 15 e 48 dello Statuto Federale FIGB, nonché degli artt. 2 e 3 del Codice di Comportamento del CONI.

Il Collegio ha,inoltre, condannato il ricorrente a rifondere le spese del giudizio, liquidate nella misura di euro 1.000, oltre accessori di legge, in favore della resistente Figb;

 

-          ha accolto, con rinvio alla CFA FCI, per le successive ulteriori determinazioni, il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 87/2017, presentato, in data 23 agosto 2017, dal sig. Carlo Roscini contro la Federazione Ciclistica Italiana (F.C.I.) e la Procura Federale FCI avverso la decisione della Corte Federale d’Appello della FCI, di cui al C.U. n. 14/2017 del 27 luglio u.s., con la quale è stata confermata integralmente la sanzione dell’inibizione per anni 1 e mesi 4 a carico del ricorrente, pronunciata dal Tribunale Federale della FCI all’esito del giudizio di primo grado, per l’asserita violazione degli artt. 1, comma 1, e 56, commi 2 e 51, del Regolamento di Giustizia della FCI.

       Il Collegio ha, inoltre, condannato la FCI a rifondere le spese del giudizio, liquidate nella misura di euro 1.000, oltre accessori di legge, in favore del ricorrente, sig. Roscini.