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Carlo Roscini ricorre contro la FCI avverso l'inibizione per 15 mesi

Collegio di Garanzia

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un nuovo ricorso da parte di Carlo Roscini (all'epoca dei fatti Presidente del Comitato Regionale Umbria F.C.I.) contro la Federazione Ciclistica Italiana (F.C.I.) e la Procura Federale F.C.I. avverso la decisione della Corte Federale di Appello della F.C.I. (I^ Sezione), di cui al C.U. n. 18/2017 del 30 novembre 2017, con la quale, in riforma della sentenza pronunciata in primo grado dal Tribunale Federale F.C.I., che aveva condannato l'odierno ricorrente alla sanzione dell'inibizione per 27 mesi,  per violazione degli artt. 1 (commi 1 e 2), 49 (comma 1, lett. d) e 51 (commi 1 e 3, lett. a), b) e c), 4 e 5) del Regolamento di Giustizia Federale della F.C.I., è stata irrogata, in capo allo stesso ricorrente, la sanzione dell'inibizione pari a 15 mesi.

 

Il ricorrente chiede al Collegio di Garanzia:

- in via principale: in integrale accoglimento del ricorso presentato ed in integrale riforma della decisione impugnata, di essere assolto, senza rinvio, da ogni incolpazione a lui mossa con la formula"perché il fatto non sussiste";

- in via subordinata: in accoglimento del ricorso presentato, con riguardo alle censure relative alla condanna per le ipotesi contestate di cui ai nn. 1 e 4 dell'atto di deferimento, di annullare la decisione impugnata, per violazione di norme di diritto e/o per carente e/o insufficiente motivazione, e di disporre il rinvio ad altro Giudice, dettando lo specifico principio di diritto;

- in via ulteriormente subordinata: in accoglimento del ricorso presentato con riguardo alle censure sull'entità della sanzione inflitta, di annullare la suddetta decisione impugnata per violazione di norme di diritto e/o per carente e/o insufficiente motivazione, e di disporre il rinvio ad altro Giudice, dettando lo specifico principio di diritto.

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