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Ricorso della società Taurisano 1939 contro FIGC, Lega Dilettanti, CR Puglia FIGC e Soleto

Collegio di Garanzia

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto oggi un ricorso dalla società ASD Taurisano 1939 contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), nonché contro la Lega Nazionale Dilettanti, il C.R. Puglia F.I.G.C./L.N.D. e la Polisportiva Dilettantistica Calcio Soleto. Il ricorso riguarda la decisione della Corte Sportiva d’Appello Territoriale presso il C.R. Puglia (C.U. n. 43 del 21 dicembre 2017), la quale, in riforma della decisione del Giudice Sportivo presso lo stesso Comitato, ha accolto il reclamo promosso dalla Polisportiva Soleto nei confronti della ASD Taurisano in relazione alla gara disputata tra le due stesse compagini il 5 novembre 2017 e, per l’effetto, ha inflitto, alla ASD Taurisano, la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 3-0 in favore della Polisportiva Soleto, fermo restando l’ulteriore provvedimento dell’ammenda di euro 200,00 già comminato dal Giudice Sportivo.

La vicenda trae origine dall’inserimento, da parte dell’ASD Taurisano, nella distinta dei giocatori partecipanti alla gara del 5 novembre 2017 con la Polisportiva Soleto, di un numero superiore di calciatori di riserva (più precisamente nove) a quello indicato (sette) dal C.U. n. 1 dell’1 luglio 2017 dalla FIGC.

La società ricorrente chiede al Collegio di Garanzia di accogliere il presente ricorso e, in riforma della decisione impugnata, di confermare la decisione assunta dal giudice di primo grado (che ha inflitto la sola sanzione dell’ammenda pari ad euro 200,00), con ogni conseguenza di legge in ordine alla omologa del risultato conseguito sul campo all’esito della gara disputata in data 5 novembre 2017.

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