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Procura Generale CONI ricorre contro FIGC, sig. Merulla e sig. D'Angelo avverso decisione CFA FIGC

Collegio di Garanzia

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dalla Procura Generale dello Sport presso il CONI, a firma del Procuratore Generale dello Sport - gen. Enrico Cataldi - e del Procuratore Nazionale dello Sport - avv. Federico Vecchio, nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), nonché dei sigg. Stefano Merulla (all'epoca dei fatti, dipendente responsabile del Ticket Office della Società Juventus F.C. S.p.a.) e Alessandro Nicola D'Angelo (all'epoca dei fatti dipendente addetto alla Sicurezza - Security Manager - della società Juventus F.C. S.p.a.), per la riforma della decisione della Corte Federale d'Appello della FIGC, resa nella riunione del 4 dicembre 2017 e pubblicata in data 22 gennaio 2018, nel procedimento promosso, tra gli altri, a seguito di ricorso presentato dai sigg. Stefano Merulla e Alessandro Nicola D'Angelo, nella parte in cui, in accoglimento del ricorso proposto dagli incolpati, in riforma della decisione resa, in primo grado, dal Tribunale Nazionale Federale della FIGC - Sezione Disciplinare, di cui al C.U. n. 11/17 TFN del 25 settembre 2017, ha dichiarato il difetto di giurisdizione sportivo-disciplinare degli Organi della giustizia federale e, per l'effetto, ha annullato le sanzioni agli stessi inflitte all'esito del giudizio di primo grado (inibizione di un anno e ammenda di € 20.000,00 in capo al sig. Stefano Merulla, per violazione dell'art. 1 bis, comma 1, ed art. 12, commi 1,2 e 9 CGS; inibizione di un anno e tre mesi ed ammenda di € 20.000,00 in capo al sig. Alessandro Nicola D'Angelo, per violazione dell'art. 1 bis, comma 1 ed art. 12, commi 1,2 e 9 CGS).

 

La Procura Generale dello Sport chiede al Collegio di Garanzia:

- in via principale, di accogliere la presente impugnazione e per l'effetto, di confermare la decisione assunta dal Tribunale Nazionale Federale della FIGC - Sezione Disciplinare, con riferimento ai signori Stefano Merulla ed Alessandro Nicola D’Angelo (che ha irrogato, in capo al primo, la sanzione dell’inibizione di un anno e l’ammenda pari ad €20.000,00 e, in capo al secondo, la sanzione dell’inibizione di un anno e tre mesi e l’ammenda pari ad €20.000,00);
- in via subordinata, di accogliere la presente impugnazione e, per l'effetto, di disporre il rinvio del presente giudizio, ai sensi dell'art. 62, comma 1, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, alla Corte Federale d'Appello della FIGC, enunciando specificamente il principio al quale il giudice di rinvio dovrà uniformarsi.

 

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