Decisioni a Sezioni Unite per ricorsi contro Federazioni Danza Sportiva, Giuoco Calcio, Dama

Collegio di Garanzia

Il Collegio di Garanzia dello Sport, a Sezioni Unite, presieduto dal Presidente Franco Frattini, oggi al termine della sessione di udienze, ha assunto le seguenti determinazioni:

HA DISPOSTO L’INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO E HA ORDINATO LA NOTIFICA DEL RICORSO AL CONI ENTRO 30 GIORNI con riferimento al ricorso iscritto al R.G. n. 12/2018, presentato, in data 20 gennaio 2018, dai sigg. Aloise P., Altieri R., Arzuffi G., Bianchi L., Boccio D., Cadei M., Clemente G., Dalla Costa A., De Luca L., Di Gioia N., Donato L., Gargantini G., Gennari G., Genovese S., Lepore G., Liguori S., Lo Turco G., Maio F., Mancuso G., Marandola E., Mari G., Napoli M., Natale V., Nicosia A., Parente C., Pedrini D., Pepe M., Perni F., Petrosino G., Repetto E., Saventi D., Salinaro L., Scaffidi S.G., Scalia G.B., Silvestri C., Somma F., Sonnante L., Vitolo A., contro la Federazione Italiana Danza Sportiva (F.I.D.S.) avverso l'art. 19 del Regolamento del Settore Arbitrale della FIDS, deliberato dal Consiglio Federale nella riunione del 17 dicembre 2017, con provvedimento n. 177, e ratificato dalla Giunta Nazionale del CONI in data 18 dicembre 2017, pubblicato sul sito della FIDS in data 21 dicembre 2017, nella parte in cui ha stabilito che "la CNA provvederà alla designazione dei giudici di gara delle competizioni impiegando, in base alle necessità, quali Giudici di Gara, anche i tecnici abilitati nella disciplina di gara (c.d. giudici straordinari) fino alla data del 31 agosto 2018 per le abilitazioni di danze standard e latino americane mentre fino alla data del 31 dicembre 2020 per le restanti abilitazioni" e che "il livello di abilitazione N sostituisce i previgenti livelli B e A" e "i giudici di gara federali in possesso di tali qualifiche sono ammessi alle attività di formazione ed esame del livello N per ottenere la conferma dell'inquadramento a tale livello";

 

HA ACCOLTO E, PER L’EFFETTO, HA RINVIATO ALLA CORTE FEDERALE D’APPELLO NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE, il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 19/2018, presentato, in data 21 febbraio 2018, dalla Procura Generale dello Sport presso il CONI, a firma del Procuratore Generale dello Sport - gen. Enrico Cataldi - e del Procuratore Nazionale dello Sport - avv. Federico Vecchio, nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), nonché dei sigg. Stefano Merulla (all'epoca dei fatti, dipendente responsabile del Ticket Office della Società Juventus F.C. S.p.a.) e Alessandro Nicola D'Angelo (all'epoca dei fatti dipendente addetto alla Sicurezza  - Security Manager - della società Juventus F.C. S.p.a.), per la riforma della decisione della Corte Federale d'Appello della FIGC, resa nella riunione del 4 dicembre 2017 e pubblicata in data 22 gennaio 2018, nel procedimento promosso, tra gli altri, a seguito di ricorso presentato dai sigg. Stefano Merulla e Alessandro Nicola D'Angelo, nella parte in cui, in accoglimento del ricorso proposto dagli incolpati, in riforma della decisione resa, in primo grado, dal Tribunale Nazionale Federale della FIGC - Sezione Disciplinare, di cui al C.U. n. 11/17 TFN del 25 settembre 2017, ha dichiarato il difetto di giurisdizione sportivo-disciplinare degli Organi della giustizia federale e, per l'effetto, ha annullato le sanzioni agli stessi inflitte all'esito del giudizio di primo grado (inibizione, per anni uno e ammenda di € 20.000,00 in capo al sig. Stefano Merulla, per violazione dell'art. 1 bis, comma 1, ed art. 12, commi 1,2 e 9 CGS; inibizione per anni uno e mesi tre ed ammenda di € 20.000,00 in capo al sig. Alessandro Nicola D'Angelo, per violazione dell'art. 1 bis, comma 1 ed art. 12, commi 1,2 e 9 CGS); a tale ricorso era, altresì, connesso il ricorso incidentale presentato, in data 6 marzo 2018, dalla Juventus F.C. S.p.A., in persona del Presidente, dott. Andrea Agnelli, a seguito dell’impugnazione del Procuratore Generale presso il CONI, con ricorso iscritto al R.G. n. 19/2018, avverso la decisione emessa dalla Corte Federale di Appello presso la FIGC, pubblicata il 22 gennaio 2018 con il C.U. n. 078/CFA, che, in parziale accoglimento del ricorso proposto dalla Juventus F.C. in relazione alle posizioni dei sigg. Stefano Merulla e Alessandro D’Angelo, ha dichiarato il difetto di giurisdizione sportivo – disciplinare degli organi della giustizia federale e, per l’effetto, ha annullato le sanzioni ad essi inflitte ed inoltre, in parziale accoglimento dei ricorsi proposti dal Procuratore Federale FIGC e dalla stessa società Juventus, con riferimento alla posizione della medesima predetta società, ha rideterminato la sanzione dell’ammenda irrogata alla Juventus F.C. S.p.A. nella misura di € 600.000,00, oltre alla chiusura del settore denominato “Tribuna (Curva) Sud” dello stadio Allianz Stadium di Torino in occasione della prima partita del Campionato di Serie A dell’anno 2018.

 

HA RESPINTO il ricorso, iscritto al R.G. n. 20/2018, presentato, in data 21 febbraio 2018,  dal dott. Francesco Calvo (Dirigente – Direttore Commerciale della Juventus F.C. S.p.a.) contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) avverso la decisione della Corte Federale d’Appello FIGC – Sezioni Unite, di cui al C.U. n. 78/CFA del 22 gennaio 2018, nella parte in cui la CFA ha respinto il ricorso dell’odierno ricorrente e, per l'effetto, ha confermato le sanzioni allo stesso inflitte all'esito del giudizio di primo grado dinanzi al Tribunale Federale (inibizione per anni uno ed ammenda di € 20.000,00), per violazione dell'art. 12, commi 1 e 2, CGS. HA, ALTRESI’, STABILITO CHE LE SPESE SEGUANO LA SOCCOMBENZA, LIQUIDATE NELLA MISURA DI € 3.000,00, OLTRE ACCESSORI DI LEGGE, IN FAVORE DELLA RESISTENTE FIGC.

               

HA ACCOLTO, NEI SENSI E NEI LIMITI DI CUI IN MOTIVAZIONE, il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 105/2017, presentato, in data 7 novembre 2017, dalla Procura Generale dello Sport presso il CONI, in persona del Procuratore Generale dello Sport, gen. Enrico Cataldi, e del Vice Procuratore Generale dello Sport, avv. Guido Cipriani, contro la Federazione Italiana Dama (F.I.D.) e nei confronti della Procura Federale FID, nonché del sig. Giorgio Nanì La Terra, per l’annullamento della decisione della Corte Federale d’Appello della FID, prot. FID n. 1757/2017, datata 10 ottobre 2017 e pubblicata il giorno successivo, resa nell'ambito del procedimento n. 1273/2017, aperto dal Procuratore Federale FID nei confronti del sig. Giorgio Nanì La Terra, che ha dichiarato inammissibile/improcedibile il gravame proposto dallo stesso sig. Nanì La Terra avverso la decisione del Tribunale Federale FID (prot. n. 1396 del 26 luglio 2017), che ha disposto la radiazione dello stesso ricorrente per la violazione dei punti 1, 4 e 5 dell'allegato 4 al Regolamento di Giustizia e Disciplina FID, per avere il medesimo “proceduto ad accedere ed utilizzare abusivamente l'account associato al Canale YouTube FID", nonché per la violazione del punto 1 dell'allegato 4 al Regolamento di Giustizia e Disciplina, "per aver pronunciato frasi lesive nei confronti della FID, della Dirigenza, del Presidente e di altri tesserati.