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L'US Città di Palermo Spa ricorre contro FIGC, Frosinone Calcio Srl e Lega Serie B per omologazione gara Frosinone-Palermo

Collegio di Garanzia

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso da parte della società U.S Città di Palermo S.p.A. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), nonché nei confronti del Frosinone Calcio S.r.l. e della Lega Nazionale Professionisti Serie B (LNP B), per la riforma e/o l’annullamento della decisione della Corte Sportiva di Appello della FIGC a Sezioni Unite, emessa a mezzo Comunicato ufficiale n. 168/CSA del 26 giugno 2018 e n. 172/CSA pubblicato in data 27 giugno 2018, contenenti, rispettivamente, il dispositivo e le motivazioni della decisione, con cui è stato respinto il reclamo della U.S. Città di Palermo S.p.A. avverso la decisione del Giudice Sportivo della Lega B (Comunicato Ufficiale n. 200/2018), che ha rigettato le domande della Società Palermo – di sanzionare la Società Frosinone con la perdita della gara disputata in data 16 giugno 2018 con il punteggio di 0-3, di non omologare il risultato della partita ed, in linea subordinata, previa squalifica del campo di giuoco del Frosinone, di non omologare e /o annullare il risultato della predetta gara, ordinandone la ripetizione – ed ha irrogato al Frosinone la sanzione dell’ammenda di € 25.000,00 con l’obbligo di disputare due gare con lo stadio “Benito Stirpe” privo di spettatori e non ha adottato ulteriori provvedimenti sanzionatori per il comportamento dei suoi sostenitori.

 

La ricorrente chiede al Collegio, in accoglimento del presente ricorso, previa riforma della decisione impugnata:
- di sanzionare il Frosinone Calcio S.r.l. con la perdita della gara disputata in data 16 giugno 2018 con il punteggio di 0-3 in favore della U.S. Città di Palermo ai sensi dell’art. 17 C.G.S.;
- di non omologare, comunque, il risultato della partita del 16 giugno 2018;

 

in linea subordinata:
- previa squalifica del campo di gioco del Frosinone Calcio S.r.l., di non omologare e/o annullare il risultato della partita del 16 giugno 2018 ed ordinare la ripetizione della stessa;
- di ritenere e dichiarare l’applicabilità dei termini di cui al C.U. 32/2018 FIGC a tutte le partite dei play off, compresa la finale e, per l’effetto, di ritenere e dichiarare nulla e/o, comunque, tamquam non esset la decisione di cui al Comunicato n. 200/2018 del Giudice Sportivo Lega B, rinviando il procedimento all’organo competente;
- di ritenere e dichiarare l’applicabilità dei termini di cui al C.U. 32/2018 FIGC a tutte le partite dei play off, compresa la finale e, per l’effetto, di dichiarare la decisione di cui ai Comunicati 168 e 172 del 2018 della CSA nulli e/o, comunque, tamquam non esset, con conseguente rinvio del procedimento all’organo competente;
- di ritenere e dichiarare la decisione impugnata viziata per omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia che ha formato oggetto di disputa tra le parti per i motivi di cui al punto B) e, per l’effetto, di rinviare il procedimento al giudice competente;
- di ritenere e dichiarare l’applicabilità alla fattispecie della norma di cui all’art. 17, comma 4, C.G.S. lettera b) adottando il provvedimento della punizione sportiva della perdita della gara in danno del Frosinone;
- di ritenere e dichiarare, comunque, l’applicabilità alla fattispecie della norma di cui all’art. 17, comma 4, C.G.S. lettera c), ordinando la ripetizione della gara di ritorno dei play off della stagione sportiva 2017/2018 del 16 giugno 2018 tra Frosinone e Palermo;
- di ritenere e dichiarare la decisione impugnata viziata per contraddittorietà e/o insufficienza della motivazione per i motivi di cui al punto C) e, per l’effetto, rinviare il procedimento al giudice competente;
- di ritenere e dichiarare l’applicabilità alla fattispecie della norma di cui all’art. 35, comma 1.3, C.G.S., con conseguente remissione del procedimento al giudice competente;
- di ritenere e dichiarare la decisione impugnata viziata per omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia che ha formato oggetto di disputa tra le parti per i motivi di cui al punto F) ed E) e, per l’effetto, rinviare il procedimento al giudice competente.

 

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