Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dalla società ASD Città di Gragnano avverso la delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sez. Vertenze Economiche - della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), di cui al C.U. n. 1/TFN VE del 2 luglio 2018, notificata il successivo 5 luglio, che, nel confermare la decisione di primo grado endofederale della Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, ha condannato la ricorrente al pagamento di € 16.000,00 in favore del calciatore Giuseppe Rinaldi, quali emolumenti non versati a titolo di residuo del compenso globale lordo annuo previsto nell'accordo economico sottoscritto per la stagione sportiva 2016/2017.
La ricorrente ASD Città di Gragnano chiede al Collegio di Garanzia:
- in via preliminare e pregiudiziale: in riforma della decisione impugnata, di dichiarare l'improcedibilità, l'inammissibilità e la nullità del procedimento istruito innanzi alla Commissione Accordi Economici della FIGC, per la violazione del principio del contraddittorio e del diritto alla difesa;
- in via principale: di annullare la delibera impugnata, perchè palesemente viziata dall'assenza di un documento di cui si era chiesta l'acquisizione in sede dibattimentale;
- in subordine, di essere rimessa in termini, con rinvio del procedimento agli organi preposti, salvaguardando il diritto alla difesa, ed in particolare il principio del contraddittorio e dell'esibizione e deposito di documentazione attestante l'avvenuto pagamento o meno dell'accordo economico, sottoscritto dal calciatore.