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Ricorso della Ternana contro Novara /FIGC/ Leghe professionistiche e altri

Collegio di Garanzia

Il Collegio di Garanzia ha ricevuto un ricorso da parte della società società Ternana Calcio S.p.A. (già Ternana Unicusano Calcio S.p.a.) contro la società Novara Calcio S.p.A. e nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), la Lega Nazionale Professionisti Serie A (Lega Serie A), la Lega Nazionale Professionisti Serie B (Lega Serie B), la Lega Italiana Calcio Professionistico (Lega Pro), nonché nei confronti delle Società F.C. Pro Vercelli 1892 S.r.l. e Robur Siena S.p.A. Il ricorso riguarda l'annullamento della decisione della Corte Federale d'Appello FIGC, di cui al C.U. n. 008/CFA del 6 agosto 2018 (dispositivo pubblicato sul C.U. n. 007/CFA del 1 agosto 2018), comunicata in pari data, con la quale è stata confermata la decisione del Tribunale Federale Nazionale - Sez. Disciplinare, di cui al C.U. n. 8/TFN del 19 luglio 2018 (dispositivo pubblicato sul C.U. n. 7/TFN del 17 luglio 2018), e di ogni ulteriore atto presupposto, annesso, connesso, collegato e conseguente alle predette decisioni.

 

La vicenda trae origine dal ricorso presentato dal Novara Calcio al Tribunale Federale per l'impugnazione della delibera del Commissario Straordinario della FIGC n. 54 del 30 maggio u.s., contenente i criteri e le procedure per l'integrazione degli organici in di campionai professionistici di Serie A e B s.s. 2018/2019, nella parte in cui, al punto D4, prevede la preclusione al ripescaggio per le società alle quali è stata irrogata una sanzione disciplinare per il mancato pagamento degli emolumenti, delle ritenute IRPEF, contributi INPS e Fondo di fine carriera dovuti ai tesserati nelle stagioni Sportive '15/'16, '16/'17 e '17/'18. La Ternana Calcio si era costituita in quel giudizio, che il Giudice di primo grado endofederale ha accolto e quello di secondo grado ha confermato con la decisione qui, per l’effetto escludendo dai ripescaggi in Serie B la ricorrente insieme alle Società F.C. Pro Vercelli 1892 S.r.l. e Robur Siena S.p.A. a vantaggio del Novara Calcio (e del Catania).

 

La Ternana Calcio S.p.A. chiede al Collegio di Garanzia:

- in via cautelare: di sospendere, inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva della decisione impugnata e di tutti gli atti ad essa connessi e consequenziali, compreso le delibere sui ripescaggi del campionato di Serie B e la compilazione degli organici dei calendari dei campionati di Serie B e Serie C fino alla definizione del presente procedimento;

- in via principale: di annullare la decisione impugnata senza rinvio per tutte le motivazioni esposte nel ricorso;

- in via subordinata: di annullare la decisione impugnata e quella di primo grado con rinvio al TFN-Sez. Disciplinare per la rinnovazione del procedimento ed indicazione del principio di diritto da applicare;

- in via ulteriormente gradata: di annullare la decisione impugnata, confermando la validità del punto D4 del C.U. n. 54 del 30 maggio 2018, nella parte in cui associa la preclusione alle stagioni in cui la società ha scontato una sanzione disciplinare, limitandola però alle stagioni 2016/2017 e 2017/2018, riallineando così il periodo di preclusione a quello previsto al punto D3 del ripetuto C.U. n. 54.

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