Ricorso Pro Vercelli contro FIGC e Leghe professionistiche per i ripescaggi

Collegio di Garanzia

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso da parte della società F.C. Pro Vercelli, con notifica nei confronti della Società Novara Calcio S.p.A., della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), della Lega Nazionale Professionisti Serie A (Lega Serie A), della Lega Nazionale Professionisti Serie B (Lega Serie B), della Lega Italiana Calcio Professionistico (Lega Pro), nonché nei confronti delle Società F.C. Pro Vercelli 1892 S.r.l. e Robur Siena S.p.A. Il ricorso riguarda la decisione della Corte Federale d'Appello FIGC, pubblicata con C.U. 7/2018-2019 CFA del 1 agosto 2018, con motivazioni contenute nel C.U. 8/2018-2019 CFA del 6 agosto 2018, con cui la Corte Federale d’Appello ha confermato la decisione del TFN-SD, pubblicata, completa di motivazioni, sul C.U. 8/TFN del 19 luglio 2018, nonché per l’impugnazione di ogni ulteriore atto presupposto, annesso, connesso, collegato e conseguente alle predette decisioni.

 

La vicenda trae origine dal ricorso presentato dal Novara Calcio al Tribunale Federale per l'impugnazione della delibera del Commissario Straordinario della FIGC n. 54 del 30 maggio u.s., contenente i criteri e le procedure per l'integrazione degli organici in di campionati professionistici di Serie A e B s.s. 2018/2019, nella parte in cui, al punto D4, prevede la preclusione al ripescaggio per le società alle quali è stata irrogata una sanzione disciplinare per il mancato pagamento degli emolumenti, delle ritenute IRPEF, contributi INPS e Fondo di fine carriera dovuti ai tesserati nelle stagioni Sportive '15/'16, '16/'17 e '17/'18.

 

Il Giudice di primo grado endofederale ha accolto il suddetto ricorso e quello di secondo grado ha confermato la decisione qui impugnata, per l’effetto escludendo dai ripescaggi in Serie B la ricorrente insieme alle Società F.C. Pro Vercelli 1892 S.r.l. e Robur Siena S.p.A. a vantaggio del Novara Calcio (e del Catania).

La F.C. Pro Vercelli chiede al Collegio di Garanzia:

  • in via cautelare, anche con decreto presidenziale, di sospendere inaudita altera parte l’efficacia esecutiva della decisione impugnata e di tutti gli atti ad essa connessi e consequenziali, compreso le delibere sui ripescaggi del campionato di Serie B e la compilazione degli organici e dei calendari dei campionati di Serie B e Serie C fino alla definizione del presente procedimento;

Nel merito:

  • in via principale, di accogliere il presente ricorso e, per l’effetto, di annullare la decisione impugnata senza rinvio per tutte le ragioni esposte nel reclamo;
  • in via subordinata, di annullare la decisione impugnata e quella di primo grado con rinvio al TFN-SD per la rinnovazione del procedimento ed indicazione del principio di diritto da applicare.