Il 3 settembre udienze della Quarta Sezione

Collegio di Garanzia

La Quarta Sezione del Collegio di Garanzia, presieduta dal Cons. Dante D’Alessio, ha stabilito la data della prossima sessione di udienze da lui presieduta, che si terrà il 3 settembre 2018, a partire dalle ore 15.30.

Di seguito il calendario dei ricorsi che saranno esaminati in tale occasione:

 

  • ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 46/2018, presentato, in data 2 luglio 2018, dalla sig.ra Danila Verzeri avverso la decisione della Corte Federale d'Appello della Federazione Italiana Judo, Lotta, Karate, Arti Marziali (FIJLKAM), pronunciata in data 30 maggio 2018, nel procedimento iscritto al 16/2017/J R.G., e pubblicata il successivo 5 giugno, con la quale, nel confermare integralmente la decisione di primo grado endofederale, resa dal Tribunale Federale il 16 aprile 2018, è stata irrogata, in capo all’odierna ricorrente, la sanzione della squalifica per la durata di un anno, a decorrere dal primo eventuale tesseramento, ai sensi dell'art. 43, lettera c), del regolamento di Giustizia della FIJLKAM, per la violazione: dell'obbligo di osservare la normativa federale e dell'obbligo di adesione, come sancito dagli artt. 8, comma 4, e 10, comma 1, dello Statuto FIJLKAM; dei principi sportivi, sanciti dall'art. 2, comma 2, del R.F.G.S. FIJLKAM, dagli artt. 8, comma 3, e 10, comma 2, dello Statuto FIJLKAM, nonché dall'art. 8 del ROF della FIJLKAM;

  • ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 55/2018, presentato, in data 24 luglio 2018, dal sig. Marco Arfè avverso la sentenza resa dalla Corte Sportiva d’Appello Federale della Federazione Italiana Judo Lotto Karate Arti Marziali (FIJLKAM) nel procedimento n. 4/GS/2018/L, depositata in data 25 giugno 2018, con la quale, in parziale riforma della statuizione di primo grado, è stata confermata la comminazione della squalifica in capo al ricorrente, rimodulandone, tuttavia, la durata e riducendola, per l’effetto, da 18 a 15 mesi;

 

  • ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 56/2018, presentato, in data 25 luglio 2018, dalle società Benevento Calcio S.r.l., F.C. Crotone S.r.l. ed Hellas Verona F.C. S.p.a. contro la Lega Nazionale Professionisti Serie B (LNP B), per la declaratoria dell’illegittimità della pretesa della Lega Nazionale Professionisti Serie B di obbligare le società ricorrenti, al momento della loro iscrizione al Campionato ed all’adesione alla Lega stessa, di cedere alla medesima gli spazi pubblicitari per la relativa commercializzazione e di garantire eventuale esclusiva e non concorrenza nella commercializzazione degli altri spazi, a pena di pesanti sanzioni, sino all’esclusione dal riparto delle somme rinvenienti dai diritti televisivi e, quindi, avverso la validità e per la declaratoria di nullità/annullamento/inefficacia degli artt. 1 e 2, Capo IV°, art. 1, Capo V°, e artt. 1 e 2, Capo VI°, del Codice di Autoregolamentazione LNPB e delle relative deliberazioni che hanno introdotto dette previsioni; nonché di tutti gli atti e provvedimenti alla stessa antecedenti e/o conseguenti, presupposti, collegati e/o consequenziali, anche ove non conosciuti dai ricorrenti (ricorso avverso determinazioni su c.d. “marketing associativo”);

 

  • ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 57/2018, presentato, in data 25 luglio 2018, dalle società Benevento Calcio S.r.l., F.C. Crotone S.r.l. ed Hellas Verona F.C. S.p.a. contro la Lega Nazionale Professionisti Serie B (LNP B), per la declaratoria dell’illegittimità della pretesa della Lega Nazionale Professionisti Serie B di obbligare le società ricorrenti, al momento della loro iscrizione al Campionato ed all’adesione alla Lega stessa, a versare, in caso di promozione nella massima serie al termine della stagione sportiva e in caso di permanenza in quelle successive, il c.d. contributo promozione, nonché di cedere ora per allora il credito futuro alla stessa LNPB; nonché avverso la validità e per la declaratoria di nullità/annullamento/inefficacia delle delibere, compresi i relativi contenuti e la corretta applicazione, assunte in data 8 luglio 2009, 29 novembre 2012, 20 gennaio 2014 e 15 aprile 2014, della Assemblea della Lega B, di approvazione della norma, ora trasfusa nel Codice di Autoregolamentazione all’art. 1, punto 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4, Capo I (Contributi), posta a base del richiamato addebito; di ogni altro atto e provvedimento alle stesse antecedente e/o conseguente, connesso, presupposto, collegato e/o consequenziale, tra cui la nota prot. n. 6 del 2 luglio 2018, avente ad oggetto “adempimenti iscrizioni al Campionato di Serie B stagione sportiva 2018/2019-triplice cessione di credito futuro” (quindi con termine scadenza iscrizione al campionato già trascorsa 30 giugno 2018 e mai citata in richieste precedenti), con cui la LNPB intende imporre, a garanzia del pagamento del Contributo di Solidarietà Promozione, a tutte le società, un triplice atto di cessione di credito futuro condizionato alla conquista del titolo sportivo per la partecipazione al Campionato di Serie A; nonché delle bozze degli atti di cessione di credito futuro, allegati alla nota prot. n. 6 del 2 luglio 2018, con cui le società Benevento Calcio, FC Crotone, Hellas Verona FC dovrebbero dichiarare di essere debitrici nei confronti di LNPB dell’importo di €3.000.000,00, € 1.500.000,00 e di € 2.000.000,00 relative rispettivamente alla I, II e III annualità del Contributo Promozione e con cui le ricorrenti dovrebbero cedere alla LNPB, a titolo di garanzia, tutti i crediti futuri che le società stesse matureranno nei confronti della LNPB (ricorso avverso determinazioni su c.d. “contributo promozione”);

 

  • ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 60/2018, presentato, in data 29 luglio 2018,dalla società ASD Città di Gragnano avverso la delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sez. Vertenze Economiche - della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), di cui al C.U. n. 1/TFN VE del 2 luglio 2018, notificata il successivo 5 luglio, che, nel confermare la decisione di primo grado endofederale della Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, ha condannato la ricorrente al pagamento di € 16.000,00 in favore del calciatore Giuseppe Rinaldi, quali emolumenti non versati a titolo di residuo del compenso globale lordo annuo previsto nell'accordo economico sottoscritto per la stagione sportiva 2016/2017;