Pres. Frattini rigetta con decreto istanza cautelare nel ricorso della Virtus Entella contro decisione CFA FIGC su caso Cesena

Collegio di Garanzia

Il Presidente del Collegio di Garanzia dello Sport, Franco Frattini, ha assunto un decreto relativo al ricorso presentato, in data 20 agosto u.s., da parte della Società Virtus Entella S.r.l. avverso la decisione della Corte Federale d'Appello della Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), pubblicata, nel solo dispositivo, il 9 agosto 2018, con il C.U. n. 00/CFA (2018/2019), che, rilevando il litisconsorzio necessario tra i gravami proposti dalla medesima Virtus Entella, nonché dalla Società A.C. Cesena S.p.A., contro la decisione del Tribunale Federale Nazionale, di cui al C.U. n. 10/TFN del 25 luglio u.s. (che aveva inflitto al Cesena la penalizzazione di 15 punti in classifica da scontarsi nella s.s. 2018/2019, per la violazione dell'art. 4, commi 1 e 2, CGS FIGC), e, in accoglimento del motivo di appello formulato dalla società Cesena S.p.A., ha rimesso gli atti al Giudice di primo grado endofederale.

 

La ricorrente chiedeva al Collegio di Garanzia:

- in via cautelare, la sospensione, anche inaudita altera parte, degli effetti del provvedimento con cui la Lega di Serie B ha disposto il calendario del prossimo campionato 2018/2019 e di sospendere così l'inizio di detto campionato, assumendo ogni altro provvedimento - anche con riferimento all'inizio del campionato di Lega Pro - ritenuto idoneo a consentire la concreta applicazione dei provvedimenti della giustizia sportiva, nonché la conseguente trattazione in termini brevi del presente giudizio, ritenuti sussistenti i motivi di urgenza;

- nel merito:
di cassare la decisione impugnata della CFA FIGC, che ha disposto la rimessione al TFN - Sezione Disciplinare per ragioni di litisconsorzio necessario del procedimento, ponendo la stessa nel nulla;

di prendere in esame i motivi proposti dalla società Virtus Entella contro la decisione di primo grado del TFN - Sez. Disciplinare n. 10/2018 del 25 luglio u.s. e, per l'effetto, in accoglimento degli stessi, di confermare alla società sportiva A.C. Cesena SpA la penalizzazione di 15 punti in classifica, da scontare - in riforma rispetto a quanto stabilito dal TFN - nella s.s. 2017/2018, con ogni statuizione connessa e conseguente - se di competenza - diretta alla ridefinizione della classifica per la suddetta stagione sportiva 2017/2018.

 

Il Presidente Frattini, visto l’articolo 37, comma 7, del Codice della Giustizia Sportiva, il quale dispone che il ricorso al Collegio di Garanzia rimane improponibile fino alla pubblicazione della motivazione; ritenuto che la previsione della improponibilità del ricorso fino al deposito della motivazione della sentenza impugnata, di cui all'articolo 37, comma 7, CGS, è del resto perfettamente coerente con l'art 54, comma 1, dello stesso Codice, che limita la impugnabilità dinanzi al Collegio per vizi di legittimità della motivazione, sicché è ovvio che una motivazione debba esservi perché i vizi siano deducibili;
ritenuta l’impossibilità di adottare un provvedimento cautelare sulla base di un ricorso improcedibile, fermi ed impregiudicati gli effetti che dovessero derivare dalla successiva trattazione del ricorso; tutto ciò premesso, ha respinto l'istanza di sospensione cautelare invocata.