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Il 7 settembre udienze a Sezioni Unite presso il Salone d’Onore del Foro Italico

Collegio di Garanzia

La prossima sessione di udienze a Sezioni Unite del Collegio di Garanzia, presieduta dal Presidente del Collegio Franco Frattini, si terrà venerdì 7 settembre, a partire dalle ore 12.00, presso il Salone d’Onore del CONI al Foro Italico.

Questo il calendario dei ricorsi che saranno trattati:

 

1) ASSEMBLEA FIGC

ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 50/2018, presentato congiuntamente, in data 18 luglio 2018, dai Delegati assembleari effettivi della Lega Nazionale Dilettanti (LND), della Lega Pro, dell’Associazione Italiana Calciatori (AIC) e della Associazione Italiana Arbitri (AIA-FIGC) contro il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), in persona del Commissario Straordinario pro tempore, dott. Roberto Fabbricini, e dei Vice - Commissari, prof. avv. Angelo Clarizia e sig. Alessandro Costacurta, per l’annullamento, previa sospensiva, della delibera del Consiglio Nazionale del CONI del 10 luglio 2018. Nel ricorso si fa riferimento alla delibera che ha per oggetto “proroga nomina Commissario Straordinario e Vice Commissari della FIGC” - ed inoltre alla - “decisione della Giunta Nazionale CONI del 12 giugno 2018, mai pubblicata e della quale si è venuti a conoscenza con la delibera oggi impugnata; del provvedimento, qualora esistente, con il quale il Commissario ha ritenuto di non convocare l’Assemblea Federale elettiva, come richiesto, il 18 maggio, da un numero di delegati rappresentanti un terzo dei voti assembleari, nonché per l’accertamento dell’obbligo del Commissario Straordinario della FIGC di provvedere senza indugio alla convocazione della Assemblea elettiva federale, garantendone la celebrazione entro il termine di 20 giorni e, comunque, alla prima data utile”.

In data 31 luglio 2018 la Camera di Consiglio sull'istanza cautelare è stata rinviata, con abbinamento al merito, al 7 settembre 2018.


2) DECISIONE CORTE FEDERALE FIGC (C.U. 007/CFA) SUI CRITERI PER I RIPESCAGGI 

ricorsi Ternana (R.G. 69-2018), Siena (R.G. 70-2018) e Pro Vercelli (R.G. 71-2018)  contro il Novara Calcio S.p.A. e nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), la Lega Nazionale Professionisti Serie A (Lega Serie A), la Lega Nazionale Professionisti Serie B (Lega Serie B), la Lega Italiana Calcio Professionistico (Lega Pro). Il ricorso riguarda l'annullamento della decisione della Corte Federale d'Appello FIGC, di cui al C.U. n. 008/CFA del 6 agosto 2018 (dispositivo pubblicato sul C.U. n. 007/CFA del 1 agosto 2018), con la quale è stata confermata la sentenza del Tribunale Federale Nazionale - Sez. Disciplinare, di cui al C.U. n. 8/TFN del 19 luglio 2018 (dispositivo pubblicato sul C.U. n. 7/TFN del 17 luglio 2018), che ha annullato il punto D4 della delibera del Commissario Straordinario della FIGC di cui al C.U. n. 54 del 30 maggio 2018, nonché per l’annullamento di ogni ulteriore atto presupposto, annesso, connesso, collegato e conseguente alle predette decisioni.

Con decreto presidenziale inaudita altera parte in data 10 agosto 2018 il Presidente del Collegio, Franco Frattini, ha sospeso l’esecutività della decisione impugnata.

 

3) DELIBERE ASSEMBLEA LEGA SERIE B SU BLOCCO RIPESCAGGI E CAMPIONATO SERIE B A 19 SQUADRE

ricorsi Ternana (R.G. 73-2018) e Pro Vercelli (R.G. 74-2018) contro la Lega Nazionale Professionisti Serie B e nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio, della Lega Nazionale Professionisti Serie A, della Lega Italiana Calcio Professionistico, delle società Novara Calcio S.p.A., , Robur Siena S.p.A., Virtus Entella s.r.l., Calcio Catania S.p.A.  Il ricorso richiede l'annullamento del provvedimento assunto dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B del 31 luglio 2018, con il quale la predetta LNPB si è rifiutata di emettere le certificazioni di sua competenza, previste dal C.U. n. 18 del Commissario Straordinario in data 18 luglio 2018, nonché della decisione assunta dalla medesima LNPB di pubblicare il calendario del Campionato di Serie B 2018/2019 con l'organico a 19 squadre, resa nota dalla predetta Lega in data 10 agosto 2018, e di ogni ulteriore atto presupposto, annesso, connesso, collegato e conseguente ai predetti provvedimenti e decisioni.

Con decreto presidenziale inaudita altera parte in data 14 agosto 2018 il Presidente del Collegio, Franco Frattini, ha respinto, nei sensi di cui alla motivazione, l’istanza di sospensione cautelare degli atti impugnati.

 

4) DELIBERE COMMISSARIO STRAORDINARIO FIGC SU MODIFICA NOIF E CAMPIONATO SERIE B A 19 SQUADRE

ricorsi Ternana (R.G. 75-2018) e Pro Vercelli (R.G. 76-2018) nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio, della Lega Nazionale Professionisti Serie B, della Lega Nazionale Professionisti Serie A, della Lega Italiana Calcio Professionistico, delle società Novara Calcio S.p.A., , Robur Siena S.p.A., Virtus Entella s.r.l., Calcio Catania S.p.A.  per l'annullamento delle delibere del Commissario Straordinario FIGC del 13 agosto 2018, pubblicate con C.U. n. 47, n. 48 e n. 49 e del C.U. n. 10 della LNPB, con cui è stato redatto il Calendario relativo al Campionato di Serie B 2018/2019, nonché di ogni ulteriore atto presupposto, annesso, connesso, collegato e conseguente ai predetti decisioni.

Con decreti presidenziali inaudita altera parte in data 16 e 17 agosto 2018 il Presidente del Collegio, Franco Frattini, ha respinto, nei sensi di cui alla motivazione, l’istanza di sospensione cautelare degli atti impugnati.

 

5) CALCIO FEMMINILE SERIE A E SERIE B

 

  1. A) ricorso n. 79/2018, presentato, in data 21 agosto 2018, dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio contro la Lega Nazionale Dilettanti (LND) e nei confronti delle società ASD AGSM Verona FC, ASD Femminile Inter Milano, ASD Mozzanica, ASD Pink Sport Time, CF Florentia SSDARL, FC Juventus SPA, Florentia Women's FC SSD ARL, Sassuolo Calcio Femminile, SSD Roma Calcio Femminile Srl, SSDARL Empoli Ladies, SSDARL Fimauto Valpolicella, UPC Tavagnacco, US S. Zaccaria, ASC Arezzo ASD, ASD Castelvecchio, USD Lavagnese. Il ricorso riguarda l'annullamento della decisione della Corte Federale di Appello FIGC, pubblicata, nel solo dispositivo, in data 26 luglio 2018, sul C.U. n. 5/CFA, e, con le motivazioni, in data 8 agosto 2018, sul C.U. n. 14/CFA, che, in accoglimento del ricorso proposto dalla Lega Nazionale Dilettanti e in riforma, sul punto, della impugnata decisione del Tribunale Federale Nazionale, ha annullato la delibera del Commissario Straordinario FIGC, pubblicata sul C.U. n. 38 del 3 maggio 2018, con cui si era stabilito di inquadrare, a decorrere dall'inizio della stagione sportiva 2018/2019, la Divisione Calcio Femminile, per le attività del Dipartimento Calcio Femminile, nell'ambito della FIGC, delegando alla LND, sino a diversa determinazione, l'organizzazione del campionato interregionale di calcio femminile, relativamente al quale il Presidente Frattini, con decreto, ha sospeso l'esecutività della suddetta decisione della CFA e i Campionati di Serie A e B fino al 7 settembre, data camera consiglio per decisione collegiale su cautelare e merito.

Con decreto presidenziale inaudita altera parte in data 23 agosto 2018 il Presidente del Collegio, Franco Frattini, ha sospeso l’esecutività della decisione impugnata nonché l’avvio dei campionati interessati fino alla data dell’udienza del 7 settembre (decisione collegiale su istanza cautelare e merito.

 

  1. B)  ricorso n. 82/2018, presentato congiuntamente, in data 28 agosto 2018, dalle società di calcio femminile ASD AGSM Verona FC, ASD Femminile Inter Milano, ASD Mozzanica, ASD Pink Sport Time, CF Florentia SSDARL, FC Juventus SPA, Florentia Women's FC SSD ARL, Sassuolo Calcio Femminile, SSD Roma Calcio Femminile SRL, SSDARL Empoli Ladies, SSDARL Fimauto Valpolicella, UPC Tavagnacco, US S. Zaccaria, ASC Arezzo ASD, ASD Castelvecchio e USD Giovanile Lavagnese contro la Lega Nazionale Dilettanti (LND) e nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) per l'annullamento della decisione della Corte Federale d'Appello della FIGC, pubblicata, nel solo dispositivo, in data 26 luglio 2018, con il C.U. n. 5/CFA, e, con motivazioni, in data 8 agosto 2018, con C.U. n. 14/CFA, con la quale è stata dichiarata l'inammissibilità dell'intervento in giudizio delle Società odierne ricorrenti ed è stato accolto il reclamo della LND e, per l'effetto, in riforma, sul punto, della impugnata decisione del Tribunale Federale Nazionale - Sez. Disciplinare, di cui al C.U. n. 74/TFN del 25 giugno 2018, è stata annullata la Delibera del Commissario Straordinario della FIGC, di cui al C.U. n. 38 del 3 maggio 2018, che aveva disposto l'inquadramento, a decorrere dalla s.s. 2018/2019, della Divisione Calcio Femminile, per le attività del Dipartimento Calcio Femminile, nella Federazione Italiana Giuoco Calcio, delegando alla Lega Nazionale Dilettanti, sino a diversa determinazione, l'organizzazione del Campionato Interregionale di calcio femminile.

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