Ricorso Ghirelli rinviato in Corte d’Appello FIPAV, inammissibile il giudizio S. Severo/FIGC

Collegio di Garanzia

La Prima Sezione del Collegio di Garanzia dello Sport, presieduta dal prof. Mario Sanino, al termine della sessione di udienze di oggi, ha assunto le seguenti determinazioni:

  • con riferimento ricorso, presentato il 17 luglio 2018, dal sig. Francesco Ghirelli, in qualità di Presidente della Lega Italiana di Beach Volley, contro la Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV) per l'annullamento della decisione della Corte Federale d'Appello FIPAV, pubblicata, unitamente alle relative motivazioni (C.U. n. 1/2018 del 12 luglio 2018), con la quale la CFA ha dichiarato "il proprio difetto di giurisdizione" e, per l'effetto, ha annullato la decisione del Tribunale Federale del 18 maggio (C.U. n. 71/2018), che aveva inflitto allo stesso ricorrente la sanzione della sospensione di 5 mesi da ogni attività federale, per la violazione dei principi informatori di lealtà e correttezza (ex art. 16 Statuto FIPAV, art. 19 R.A.T., artt. 1 e 74 Reg. Giur., e art. 2 Codice di Comportamento Sportivo del CONI, con l'aggravante di cui alla lettera j) dell'art. 102 Reg. Giur.),

 

HA ANNULLATO LA DECISIONE IMPUGNATA E, PER LEFFETTO, HA RINVIATO ALLA CORTE FEDERALE D’APPELLO FIPAV, IN DIVERSA COMPOSIZIONE, PER LA VALUTAZIONE DEL MERITO;

  • HA DICHIARATO INAMMISSIBILE il giudizio, presentato il 17 agosto 2018, dalla USD Alto Tavoliere San Severo contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), la Lega Nazionale Dilettanti (FIGC-LND) e il Dipartimento Interregionale FIGC-LND per l'annullamento e/o la riforma, previa sospensione, della delibera del Presidente della LND, pubblicata con C.U. nn. 5 e 6 - Dipartimento Interregionale, in data 20 luglio 2018, nella parte in cui esclude la ricorrente dalla graduatoria dell'eventuale ripescaggio, nonché del C.U. n. 59 del Consiglio Direttivo LND del 2 agosto 2018, nella parte in cui non contempla la società ricorrente tra quelle ammesse al ripescaggio, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, anche endoprocedimentali, ai suddetti provvedimenti impugnati.