Decisioni della Prima Sezione: Avellino 1912/FIGC giudizio rinviato a nuovo ruolo

Collegio di Garanzia

La Prima Sezione del Collegio di Garanzia, presieduta da Mario Sanino, al termine della sessione di udienze di oggi, ha assunto le seguenti determinazioni:

Nel ricorso, presentato, in data 19 settembre 2018, dalla società U.S. Avellino 1912 s.r.l. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), nonché contro le società U.S. Città di Palermo S.p.A. e Arzachena Costa Smeralda SRL, avente ad oggetto l’impugnativa della delibera del Commissario Straordinario della FIGC, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 59 del 30 agosto 2018, con la quale: a) veniva concesso, a due società di Serie B e dieci di Serie C, termine fino al 28 settembre 2018 per la sostituzione delle garanzie rilasciate dalla società Finworld S.p.A., sul presupposto che, per effetto dell’ordinanza “n. 3424 del 20 luglio 2018 (confermativa del decreto presidenziale 11 luglio)”, ha revocato, in accoglimento dell’istanza avanzata in tal senso dalla Banca d’Italia, le misure cautelari precedentemente assentite, in forza delle quali era stata sospesa l’esecutività della sentenza del TAR del Lazio reiettiva del ricorso proposto dalla Finworld S.p.A. avverso i provvedimenti che ne avevano disposto la cancellazione dall’elenco, ex art. 107 T.U.B., ed in considerazione del fatto che il ripristino della esecutività della sentenza appellata dalla Finworld S.p.A. ha determinato la reviviscenza dell’efficacia degli atti impugnati in primo grado, sicché le attività poste in essere medio tempore dalla predetta società, per le quali è normativamente richiesta l’iscrizione all’apposito elenco, debbono reputarsi svolte sine titulo; b) veniva disposto che l’inosservanza del suddetto adempimento costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con l’ammenda di € 800.000,00 per le società di Serie B e di € 350.000,00 per le società di Serie C, nonché con la penalizzazione di otto punti in classifica da scontarsi nel Campionato di competenza 2018/2019; nella parte in cui omette di concedere lo stesso termine e il medesimo regime sanzionatorio all’U.S. Avellino 1912 s.r.l., considerato che la difesa della ricorrente ha formulato al Collegio istanza di rinvio, in attesa della conversione del D.L. 115/2018 del 5 ottobre 2018, anche al fine di valutare l’opportunità di proporre ricorso al TAR nei termini di cui al D.L. 115/2018; preso atto che la difesa della FIGC non si è opposta; preso atto che la difesa della LNPB, non si è opposta, HA RINVIATO IL GIUDIZIO A NUOVO RUOLO;

 

HA ACCOLTO - nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, ha rimesso gli atti alla Federazione per i provvedimenti conseguenziali - i ricorsi proposti da: 

- A.S.D. Enterprise Sport & Service (R.G. 80-2018) contro la Federazione Italiana di Atletica Leggera (FIDAL) e nei confronti del Giudice Sportivo FIDAL, della Corte Sportiva d’Appello della FIDAL e dell’Assindustria Sport Padova, per l’annullamento/riforma della decisione della Corte Federale d’Appello, in funzione di Corte Sportiva d’Appello della FIDAL, del 5-26 luglio 2018. Con quella decisione è stato respinto il reclamo proposto contro la decisione del Giudice Sportivo, pubblicata in data 22 giugno 2018, che, a sua volta, ha respinto l’impugnazione del provvedimento costituito dalla classifica ufficiale del Campionato di Società Assoluto su Pista 2018 del 7 giugno 2018, nella parte in cui è stata modificata (rispetto alla classifica provvisoria del 30 maggio 2018), attraverso lo scomputo del punteggio maturato nelle competizioni sportive di qualificazione a livello regionale, da parte degli atleti di nazionalità lettone, tesserati presso l’associazione ricorrente, con conseguente “slittamento” della medesima dal nono posto nella classifica provvisoria al centotrentacinquesimo posto nella classifica ufficiale e, quindi, con perdita del risultato sportivo originariamente maturato, ovvero, dell’accesso alla Finale nazionale di tipo Oro; nonché avverso ogni ulteriore atto, presupposto o conseguente, ad essi comunque connesso;

Gruppo Sportivo Dilettantistico Valsugana Trentino (R.G. 81-2018) contro la Federazione Italiana di Atletica Leggera (FIDAL) e nei confronti del Giudice Sportivo FIDAL, della Corte Sportiva d’Appello della FIDAL e del CUS Torino, per l’annullamento/riforma della suddetta decisione della Corte Federale d’Appello, in funzione di Corte Sportiva d’Appello, della FIDAL del 5-26 luglio 2018, con la quale è stato rigettato il reclamo proposto avverso la decisione del Giudice Sportivo, pubblicata in data 22 giugno 2018, che, a sua volta, ha respinto l’impugnazione del provvedimento costituito dalla classifica ufficiale del Campionato di Società Assoluto su Pista 2018 del 7 giugno 2018, nella parte in cui è stata modificata (rispetto alla classifica provvisoria del 30 maggio 2018), attraverso lo scomputo del punteggio maturato nelle competizioni sportive di qualificazione a livello regionale, da parte degli atleti di nazionalità lettone, tesserati presso l’associazione ricorrente, con conseguente “slittamento” della stessa dal quattordicesimo posto nella classifica provvisoria al ventinovesimo posto nella classifica ufficiale e, quindi, con perdita del risultato sportivo originariamente maturato, ovvero, dell’accesso alla Finale nazionale di tipo Argento; nonché avverso ogni ulteriore atto, presupposto o conseguente, ad essi comunque connesso;

A.S.D. Gioiatletica A.S.C. San Marcellino contro la Federazione Italiana di Atletica Leggera (FIDAL) e nei confronti del Giudice Sportivo FIDAL, della Corte Sportiva d’Appello della FIDAL e dell’Assindustria Sport Padova, per l’annullamento/riforma della suddetta decisione della Corte d’Appello Federale, un funzione di Corte Sportiva d’Appello  della FIDAL del 5-26 luglio 2018, con la quale è stato rigettato il reclamo proposto avverso la decisione del Giudice Sportivo, pubblicata in data 22 giugno 2018, che, a sua volta, ha rigettato l’impugnazione del provvedimento costituito dalla classifica ufficiale del Campionato di Società Assoluto su Pista 2018 del 7 giugno 2018, nella parte in cui è stata modificata (rispetto alla classifica provvisoria del 30 maggio 2018), attraverso lo scomputo del punteggio maturato nelle competizioni sportive di qualificazione a livello regionale, da parte degli atleti di nazionalità lettone, tesserati presso l’associazione istante, con conseguente “slittamento” della medesima istante dal quinto posto nella classifica provvisoria al centoquarantasettesimo posto nella classifica ufficiale e, quindi, con perdita del risultato sportivo originariamente maturato, ovvero, l’accesso alla Finale nazionale di tipo Oro; nonché avverso ogni ulteriore atto, presupposto o conseguente, ad essi comunque connesso. 

        Ha disposto, infine, l'integrale compensazione delle spese. 

 

HA ACCOLTO, RIMETTENDO ALLA CORTE DI MERITO PER LA RIDETERMINAZIONE DELL’ENTITÀ DELLA SANZIONE, CON SPESE AL DEFINITIVO, il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 88/2018, presentato, in data 19 settembre 2018, dal sig. Paolo Pigiani contro l'Associazione Italiana Arbitri-FIGC (AIA), nonché contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), per l'impugnazione della delibera della Commissione di Disciplina d'Appello dell'AIA n. 007 del 19 luglio 2018, ricevuta dallo stesso sig. Pigiani in data 20 agosto 2018, di rigetto dell'appello avverso la decisione della Commissione Disciplina Nazionale AIA n. 28 del 23 aprile 2018, con cui è stato irrogato, nei confronti del ricorrente, il provvedimento del ritiro della tessera, per la violazione dell'art. 40, commi 1 e 3, lett. a), del Regolamento AIA e di altri articoli dello stesso Regolamento.