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Differiti i ricorsi di Benevento, Crotone, H. Verona sugli obblighi di iscrizione alla Lega Serie B

Collegio di Garanzia

La Quarta Sezione del Collegio di Garanzia, presieduta dal cons. Dante D’Alessio, ha differito oggi, a data da destinarsi, a fronte dell’istanza di rinvio congiuntamente presentata da tutte le parti costituite, l’udienza di discussione del ricorso iscritto, al R.G. ricorsi n. 56/2018, presentato, il 25 luglio 2018, dalle società Benevento Calcio S.r.l., F.C. Crotone S.r.l. ed Hellas Verona F.C. S.p.a. contro la Lega Nazionale Professionisti Serie B (LNP B), per la declaratoria dell’illegittimità della pretesa della Lega Nazionale Professionisti Serie B di obbligare le società ricorrenti, al momento della loro iscrizione al Campionato ed all’adesione alla Lega stessa, di cedere alla medesima gli spazi pubblicitari per la relativa commercializzazione e di garantire eventuale esclusiva e non concorrenza nella commercializzazione degli altri spazi, a pena di pesanti sanzioni, sino all’esclusione dal riparto delle somme rinvenienti dai diritti televisivi e, quindi, avverso la validità e per la declaratoria di nullità/annullamento/inefficacia degli artt. 1 e 2, Capo IV°, art. 1, Capo V°, e artt. 1 e 2, Capo VI°, del Codice di Autoregolamentazione LNPB e delle relative deliberazioni che hanno introdotto dette previsioni; nonché di tutti gli atti e provvedimenti alla stessa antecedenti e/o conseguenti, presupposti, collegati e/o consequenziali, anche ove non conosciuti dai ricorrenti; (ricorso avverso determinazioni su c.d. “marketing associativo”);

 

e del ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 57/2018, presentato, in data 25 luglio 2018, delle società Benevento Calcio S.r.l., F.C. Crotone S.r.l. ed Hellas Verona F.C. S.p.a. contro la Lega Nazionale Professionisti Serie B (LNP B), per la declaratoria dell’illegittimità della pretesa della Lega Nazionale Professionisti Serie B di obbligare le società ricorrenti, al momento della loro iscrizione al Campionato ed all’adesione alla Lega stessa, a versare, in caso di promozione nella massima serie al termine della stagione sportiva e in caso di permanenza in quelle successive, il c.d. contributo promozione, nonché di cedere ora per allora il credito futuro alla stessa LNPB; nonché avverso la validità e per la declaratoria di nullità/annullamento/inefficacia delle delibere, compresi i relativi contenuti e la corretta applicazione, assunte in data 8 luglio 2009, 29 novembre 2012, 20 gennaio 2014 e 15 aprile 2014, della Assemblea della Lega B, di approvazione della norma, ora trasfusa nel Codice di Autoregolamentazione all’art. 1, punto 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4, Capo I (Contributi), posta a base del richiamato addebito; di ogni altro atto e provvedimento alle stesse antecedente e/o conseguente, connesso, presupposto, collegato e/o consequenziale, tra cui la nota prot. n. 6 del 2 luglio 2018, avente ad oggetto “adempimenti iscrizioni al Campionato di Serie B stagione sportiva 2018/2019-triplice cessione di credito futuro” (quindi con termine scadenza iscrizione al campionato già trascorsa 30 giugno 2018 e mai citata in richieste precedenti), con cui la LNPB intende imporre, a garanzia del pagamento del Contributo di Solidarietà Promozione, a tutte le società, un triplice atto di cessione di credito futuro condizionato alla conquista del titolo sportivo per la partecipazione al Campionato di Serie A; nonché delle bozze degli atti di cessione di credito futuro, allegati alla nota prot. n. 6 del 2 luglio 2018, con cui le società Benevento Calcio, FC Crotone, Hellas Verona FC dovrebbero dichiarare di essere debitrici nei confronti di LNPB dell’importo di €3.000.000,00, € 1.500.000,00 e di € 2.000.000,00 relative rispettivamente alla I, II e III annualità del Contributo Promozione e con cui le ricorrenti dovrebbero cedere alla LNPB, a titolo di garanzia, tutti i crediti futuri che le società stesse matureranno nei confronti della LNPB; (ricorso avverso determinazioni su c.d. “contributo promozione”).

 

La Quarta Sezione del Collegio di Garanzia, presieduta dal cons. Dante D’Alessio, al termine della sessione di udienze, ha inoltre assunto le seguenti determinazioni:

  • HA RESPINTO il ricorso presentato, il 2 luglio 2018, dalla sig.ra Danila Verzeri contro la decisione della Corte Federale d'Appello della Federazione Italiana Judo, Lotta, Karate, Arti Marziali (FIJLKAM), pronunciata in data 30 maggio 2018, nel procedimento iscritto al 16/2017/J R.G., e pubblicata il successivo 5 giugno, con la quale, nel confermare integralmente la decisione di primo grado endofederale, resa dal Tribunale Federale il 16 aprile 2018, è stata irrogata, alla ricorrente, la sanzione della squalifica per la durata di un anno, a decorrere dal primo eventuale tesseramento, ai sensi dell'art. 43, lettera c), del regolamento di Giustizia della FIJLKAM, per la violazione: dell'obbligo di osservare la normativa federale e dell'obbligo di adesione, come sancito dagli artt. 8, comma 4, e 10, comma 1, dello Statuto FIJLKAM; dei principi sportivi, sanciti dall'art. 2, comma 2, del R.F.G.S. FIJLKAM, dagli artt. 8, comma 3, e 10, comma 2, dello Statuto FIJLKAM, nonché dall'art. 8 del ROF della FIJLKAM;

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  • HA RESPINTO il ricorso presentato, il 24 luglio 2018, dal sig. Marco Arfè contro la sentenza resa dalla Corte Sportiva d’Appello Federale della Federazione Italiana Judo Lotto Karate Arti Marziali (FIJLKAM) nel procedimento n. 4/GS/2018/L, depositata il 25 giugno 2018, con la quale, in parziale riforma della statuizione di primo grado, è stata confermata la squalifica al ricorrente, rimodulandone, tuttavia, la durata e riducendola, per l’effetto, da 18 a 15 mesi;

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  • HA RESPINTO il ricorso presentato, il 29 luglio 2018,dalla società ASD Città di Gragnano contro la delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sez. Vertenze Economiche - della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), di cui al C.U. n. 1/TFN VE del 2 luglio 2018, notificata il successivo 5 luglio, che, nel confermare la decisione di primo grado endofederale della Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, ha condannato la ricorrente al pagamento di € 16.000,00 in favore del calciatore Giuseppe Rinaldi, quali emolumenti non versati a titolo di residuo del compenso globale lordo annuo previsto nell'accordo economico sottoscritto per la stagione sportiva 2016/2017;

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  • HA RESPINTO il ricorso presentato, il 26 settembre 2018,dall'avv. Gian Galeazzo Monarca (all'epoca dei fatti consulente legale e collaboratore del Comitato Regionale Lombardia della FISE, ma già GUR del Comitato Regionale Lombardia della FISE, Presidente della Commissione di Giustizia FISE e anche tesserato FISE, in qualità di proprietario) contro il provvedimento della Corte Federale d'Appello della Federazione Italiana Sport Equestri (FISE), pronunciato il 26 luglio 2018, pubblicato sul sito internet della Federazione in data 1 agosto 2018 e comunicato alla parte interessata in data 30 luglio u.s., nel procedimento CAF R.G. 9/2018, che, nel confermare la decisione del Tribunale Federale FISE, R.G. Trib. Fed. n. 9/2018, depositata il 21 maggio 2018 e pubblicata sul sito FISE il successivo 22 maggio, ha irrogato a carico del ricorrente, la sanzione della sospensione per mesi 4, ex art. 6, lett. d) ed f), del Regolamento di Giustizia FISE, nonché dell'ammenda pari ad € 500,00, da scontare all'esito dell'eventuale tesseramento, per la violazione degli artt. 1, comma 1, e 8, lett. g), del R.G. FISE, nonchè dell'art. 10, comma 1, dello Statuto FISE, dell'art. 10, comma 1, del Codice di Comportamento Sportivo del CONI e dell'art. 2.3.2 del Codice Etico FISE.

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