Le decisioni relative ai casi Saverio Carosi Cremisini/FISE, Romolo Rizzoli/FIB e Antonio Lotronto/FIPAV

Collegio di Garanzia

La Quarta Sezione del Collegio di Garanzia, presieduta dal relativo Presidente, Dante D’Alessio, all’esito della sessione di udienze tenutasi in data odierna, ha assunto le seguenti determinazioni:

 

1) Ha accolto il ricorso presentato il 26 ottobre 2018 da Saverio Carosi Cremisini contro la Federazione Italiana Sport Equestri (FISE), per l'annullamento, previa sospensione cautelare ex art. 57, comma 12, lett. d), del Codice della Giustizia Sportiva, della decisione della Corte Federale d'Appello FISE, datata 17/27 settembre 2018 e comunicata a mezzo PEC in data 27 settembre 2018, che, nel respingere il gravame di Cremisini Carosi avverso la decisione del Tribunale Federale FISE, R.G. Trib. Fed. 14/18 del 3 maggio/15 giugno 2018, ha confermato, a carico del ricorrente, la sanzione della sospensione per sei mesi,  ex art. 6, lett. e), del Regolamento di Giustizia FISE, oltre all’ammenda pari ad € 2.000,00,  ex art. 6, lett. c), del medesimo Regolamento, per avere, quale Presidente e legale rappresentante della predetta Polisportiva, svolto presso la stessa, affiliata FISE, “concorsi ASI non rispettosi dei limiti riconosciuti dagli Enti di Promozione Sportiva e di conseguenza del Regolamento tecnico dell'attività sportiva agonistica equestre FISE", in violazione dell'art. 1 del Regolamento di Giustizia FISE, degli artt. 3 e 8 del Regolamento Tecnico dell'attività Sportiva agonistica equestre, dell'art. 2 dello Statuto Federale FISE e dell'art. 2, comma 1, lett. a), nn. 1 e 3, del Regolamento degli Enti di Promozione Sportiva; PER L’EFFETTO, HA ANNULLATO LA DECISIONE IMPUGNATA. LE SPESE SEGUONO LA SOCCOMBENZA, LIQUIDATE NELLA MISURA DI EURO 1.000,00, OLTRE ACCESSORI DI LEGGE, A CARICO DELLA FISE.

 

2) Ha accolto il ricorso presentato il 14 novembre 2018 da Romolo Rizzoli avverso la decisione della Corte Federale d'Appello della Federazione Italiana Bocce (FIB) n. 5/2018, depositata il 15 ottobre 2018 e comunicata in pari data, con la quale, in parziale accoglimento del reclamo presentato dal medesimo ricorrente ed in parziale riforma della decisione di primo grado del Tribunale Federale FIB, è stata ridotta la sanzione allo stesso comminata nella misura di 4 mesi e quindici giorni di squalifica, con conseguente sospensione dal ricoprire qualsiasi incarico dirigenziale per 13 mesi, per la violazione dell'art. 60, comma 2, lett. n), RGD e dell'art. 8, comma 1, del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, in combinato disposto dell'applicazione della circostanza attenuante ex art. 57, comma 2, lett. b), RGD; LE SPESE SEGUONO LA SOCCOMBENZA, LIQUIDATE NELLA MISURA DI EURO 1.500,00, OLTRE ACCESSORI DI LEGGE, A CARICO DELLA RESISTENTE FIB.

 

3) Ha respinto il ricorso presentato il 16 novembre 2018 da Antonio Lotronto contro la Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV) per la riforma della decisione della Corte Federale d’Appello presso la FIPAV, di cui al Comunicato Ufficiale n. 4, depositata in data 19 ottobre 2018, con la quale - a seguito del parziale annullamento con rinvio da parte del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, disposto con decisione n. 55/2018 del 7 settembre 2018 - è stata rideterminata la sanzione inflitta al ricorrente nella sospensione da ogni attività federale per mesi 13, per avere, in violazione dei principi informatori di lealtà e correttezza, di cui agli artt. 16 e 55 dello Statuto FIPAV, 1 e 74 Reg. Giur. e 2 del Codice di Comportamento Sportivo CONI, nonché in violazione degli artt. 1, 5 e 20 del Reg. Amministrazione e Contabilità FIPAV-Strutture Territoriali, concorso all’approvazione di un bilancio consuntivo 2016 non rispondente alla reale situazione economico - finanziaria del Comitato.