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Ricorso della società Volley Leverano contro FIPAV

Collegio di Garanzia

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dalla società Volley Leverano SSD contro la Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV), nonché contro la A.S. Volley Ball Club Mondovì srl, contro il provvedimento della Corte Sportiva d’Appello della FIPAV (pubblicato sul C.U. n. 6 dell’11 febbraio 2019) che, nel respingere il reclamo della società ricorrente, ha confermato il provvedimento reso dal Giudice Sportivo Nazionale della FIPAV il 24 gennaio 2019, che ha deliberato di omologare la gara Sinergy Mondovì – BBC Leverano con il risultato di 3-0, con parziali 25/00, 25/00, 25/00, nonché di penalizzare di tre punti in classifica – campionato serie A2 maschile- la società Leverano, nonché di infliggere alla medesima la multa di euro 1.500,00.  

 

La vicenda trae origine dalla mancata presenza in campo della società ricorrente in occasione della gara sportiva del 20 gennaio 2019 contro la Sinergy Mondovì, gara valida per la regular season del Campionato di Serie A 2 maschile.

 

La ricorrente Volley Leverano SSD chiede al Collegio di Garanzia di accertare:

  • la propria non colpevolezza;
  • il fatto non evitabile;
  • la circostanza non evitabile con la comune diligenza certamente operata dalla società;
  • la sussistenza di un caso di forza maggiore e del caso fortuito;
  • la valutazione dell’improbabilità dell’evento del ritardo così grave;
  • la valutazione che un ritardo di sei ore e 36 minuti sia talmente improbabile secondo un normale metro di valutazione;
  • l’inesistenza di un comportamento imprudente;
  • l’inesistenza di un comportamento negligente;
  • l’assenza, infine, di colpa,

e, per l’effetto, chiede:

  • di accogliere il presente ricorso, decidendo la controversia senza rinvio e, conseguentemente, di disporre ed ordinare la fissazione della data per la disputa della gara Mondovì-Leverano, previa integrazione del contraddittorio con eventuali interessati e controinteressati;
  • di disporre ed ordinare le conseguenti modifiche della classifica all’esito della sospensione e/o revoca dell’omologa della gara;
  • di revocare ed annullare la penalizzazione dei tre punti in classifica in danno della società reclamante;
  • di revocare ed annullare la multa di euro 1.500,00 in danno della società reclamante;
  • di ordinare la modifica della classifica all’esito di ogni evento e di ogni provvedimento;
  • di assegnare i tre punti di penalizzazione alla ricorrente

 

Per l’ulteriore effetto:

  • di graduare in punto di non colpevolezza e con adeguata interpretazione la responsabilità della società, ai sensi dell’art. 1176 c.c., accertando che la società Volley Leverano ha usato nel complesso caso di specie la c.d. diligenza del buon padre di famiglia e, per l’effetto, di adottare ogni provvedimento più favorevole alla ricorrente, con restituzione dei tre punti in classifica e l’annullamento della sanzione di euro 1.500,00, con salvezza di ogni altro provvedimento sempre favorevole, sicché giusto, alla Volley Leverano e comunque si invoca ogni provvedimento di cui all’art. 62 del Codice della Giustizia Sportiva, con ulteriore salvezza di ogni subordinato provvedimento.

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