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Carlo Roscini ricorre contro FCI per inibizione temporanea irrogata da CFA FCI

Collegio di Garanzia

Il Collegio di Garanzia dello sport ha ricevuto un ricorso da parte del sig. Carlo Roscini (già Presidente del Comitato Regionale Umbria FCI) contro la Federazione Ciclistica Italiana (FCI) e la Procura Federale FCI avverso la decisione della Corte Federale d'Appello della FCI (I Sezione), pronunciata il giorno 1 marzo 2019 e comunicata in pari data, nel giudizio disciplinare n. 1/19 R.G. a carico del medesimo sig. Roscini, con la quale è stata confermata integralmente la sanzione dell'inibizione temporanea di 12 mesi, pronunciata dal Tribunale Federale FCI - I Sez. in data 11 gennaio 2019, pubblicata sul C.U. n. 1/2019, nei procedimenti riuniti n. 16/18 e 17/18 R.G., per la violazione degli artt. 1, commi 1 e 2, del Regolamento di Giustizia Federale della FCI, 54, comma 3, dello Statuto Federale e 47 del Regolamento di Amministrazione FCI.



Il sig. Carlo Roscini chiede al Collegio di Garanzia:

- in via principale: in integrale accoglimento del presente ricorso ed in riforma della decisione della CFA FCI, di essere assolto, senza rinvio, da ogni incolpazione mossa a suo carico con la formula "perché il fatto non sussiste";

- in via subordinata: in accoglimento del presente ricorso, di annullare, anche in punto di trattamento sanzionatorio, la decisione impugnata resa dalla CFA FCI, per carente o insufficiente motivazione, e di disporre il rinvio ad altro Giudice dettando lo specifico principio di diritto, compreso l'accoglimento delle richieste istruttorie avanzate nel reclamo, ex art. 45 R.G. FCI.

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