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Armani Milano ricorre contro decisione CSA FIP in merito all'omologazione della partita di Serie A con Pistoia

Collegio di Garanzia

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dalla società Pallacanestro Olimpia Milano s.s.r.l. (A/X Armani Exchange Milano) contro la Federazione Italiana Pallacanestro (FIP) e nei confronti della società Pistoia Basket 2000 s.r.l. per l'annullamento della decisione della Corte Sportiva d'Appello FIP, di cui al C.U. n. 1411 del 21 marzo u.s. CSA n. 18 (motivazioni), comunicata e pubblicata il successivo 22 marzo, con cui è stato respinto il reclamo proposto dall’odierna ricorrente avverso il provvedimento del Giudice Sportivo Nazionale Serie A, di cui al C.U. n. 1251 del 5 febbraio 2019 GSN n. 131, con il quale l’organo di giudizio di primo grado ha omologato la gara n. 137 del Campionato di Serie A Oriora Pistoia – A/X Armani Milano del 4 febbraio 2019 con il risultato di 20-0, per la posizione irregolare dell’atleta Nunnaly James William, iscritto a referto e sceso in campo per l’Olimpia Milano, benché colpito da provvedimento di squalifica, residuo di una sanzione già irrogata all’atleta al termine della precedente esperienza italiana con l'Avellino (s.s. 2015/2016).

La ricorrente Pallacanestro Olimpia Milano chiede al Collegio di Garanzia, previa acquisizione del fascicolo dei precedenti gradi di giudizio endofederali e condivise le ragioni rassegnate in diritto, di dichiarare radicalmente nulle le decisioni assunte dai Giudici Sportivi di primo e secondo grado della FIP, revocando, per l'effetto, l’omologazione della gara n. 137 del Campionato di Serie A maschile FIP, disputata il 4 febbraio u.s., tra la Oriora Pistoia e la predetta ricorrente Pallacanestro Olimpia Milano con il risultato di 20-0, disponendo, di converso, per la omologa della gara stessa (ovvero pronunciandola) con il risultato maturato sul campo (91-81 in favore di Milano), a mente dell'art. 95, comma 3a, RG FIP;

in subordine, in applicazione dell'art. 95, comma 3b, RG FIP, di disporre l'annullamento della gara e la sua tempestiva ripetizione, con ogni provvedimento conseguenziale.

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