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Domenico De Falco ricorre contro FIGC e Procura Arbitrale dell’AIA

Collegio di Garanzia

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dal sig. Domenico De Falco (Arbitro Benemerito e Presidente della Sezione di Isernia) contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), nonché contro la Procura Arbitrale dell’Associazione Italiana Arbitri (AIA) e con notifica effettuata anche alla Procura Generale dello Sport presso il CONI. Il ricorso riguarda l’annullamento e/o la riforma, ai sensi degli artt. 54 e 62 del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, della delibera della Commissione di Disciplina d’Appello dell’AIA n. 24 del 19 febbraio 2019, notificata all’odierno istante in data 13 marzo 2019, con la quale è stato integralmente respinto il ricorso dallo stesso proposto contro la pronuncia di primo grado della Commissione di Disciplina Nazionale dell’AIA n. 15 del 17 dicembre 2018, con cui era stata irrogata, al predetto associato, la sanzione della sospensione dal 24 ottobre 2018 al 23 dicembre 2019, mentre è stato parzialmente accolto il reclamo presentato dalla Procura Arbitrale, con aggravamento della comminata sanzione sino al 23 aprile 2020.

 

Il sig. De Falco chiede al Collegio di Garanzia, acclarate la validità e la fondatezza delle ragioni addotte nel presente ricorso, contrariis reiectis:

  • di accertare e dichiarare l’illegittimità, ai sensi dell’art. 54, comma 1, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, della delibera impugnata della Commissione di Disciplina d’Appello dell’AIA con la quale è stato integralmente rigettato il ricorso dallo stesso proposto avverso la pronuncia di primo grado della Commissione di Disciplina Nazionale dell’AIA, con cui era stata irrogata, in capo al predetto associato, la sanzione della sospensione dal 24 ottobre 2018 al 23 dicembre 2019, mentre è stato parzialmente accolto il reclamo presentato dalla Procura Arbitrale, con aggravamento della comminata sanzione sino al 23 aprile 2020;
  • conseguentemente, di statuire la nullità dell’intero procedimento disciplinare in questione per difetto di giurisdizione e/o di competenza degli Organi di Giustizia Sportiva della FIGC e dell’AIA e/o, comunque, di disporre l’annullamento della delibera impugnata, secondo quanto previsto dall’art. 62 del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, con totale cancellazione della sanzione inflitta al ricorrente;
  • in subordine, di riformare in parte la gravata pronuncia, escludendo la responsabilità del sig. De Falco per uno o più capi di incolpazione ed applicando nei suoi confronti una sospensione assai più lieve e contenuta di quella stabilita in prima lettura, anche, eventualmente, con rinvio alla Commissione di Disciplina d’Appello dell’AIA per quantificare i termini del ridimensionamento del provvedimento punitivo medesimo;
  • di annullare e/o riformare, altresì, tutti gli atti presupposti, conseguenti e/o, comunque, connessi alla decisione in parola.

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