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Decisioni della Seconda Sezione al termine delle cinque udienze odierne

Collegio di Garanzia

La Seconda Sezione del Collegio di Garanzia, presieduta dal prof. Attilio Zimatore, al termine della sessione di udienze tenutasi oggi, ha assunto le seguenti determinazioni:

  • in relazione al ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 14/2019, presentato congiuntamente, in data 23 febbraio 2019, dalla Procura Generale dello Sport, in persona del Procuratore Generale dello Sport, Pref. Ugo Taucer, del Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Antonio Marino, dalla Procura Federale FIGC, in persona del Procuratore Federale, dott. Giuseppe Pecoraro, contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio e nei confronti dei sigg. Iroanya Chukwuemeka Emmanuel, Olonisakin Taiwo Hamid, Ejalonibu Abiola Bankole, Plotegher Giovanni e della A.S.D. Val di Vara 5 Terre per l’annullamento della decisione della Corte Federale di Appello FIGC del 14 settembre 2018, pubblicata, a mezzo C.U. n. 68 CFA 2018-2019, il 24 gennaio 2019, che ha respinto il reclamo proposto dalla Procura Federale Interregionale FIGC contro la decisione del Tribunale Federale Territoriale c/o C.R. Liguria, di cui al C.U. n. 03 del 19 luglio 2018, la quale, a sua volta, accogliendo parzialmente il deferimento datato 5 giugno 2018, reso nell’ambito del Procedimento 813 PFI 17/18 aperto dallo stesso Procuratore Federale Interregionale della FIGC, ha inflitto, nei confronti dei calciatori Iroanya Chukwuemeka Emmanuel, Olonisakin Taiwo Hamid ed Ejalonibu Abiola Bankole, la sanzione della squalifica a tempo determinato fino al 31 dicembre 2018, per la violazione dell’art. 1bis, commi 1 e 5, CGS ed ha prosciolto il sig. Plotegher Giovanni e la società A.S.D. Val di Vara 5 Terre:  IN PARZIALE ACCOGLIMENTO DEL RICORSO NEI CONFRONTI DEL SIG. OLONISAKIN TAIWO HAMID, DEL SIG. GIOVANNI PLOTEGHER E DELLA ASD VAL DI VARA 5 TERRE, ANNULLA LA DECISIONE IMPUGNATA, PER QUANTO DI RAGIONE, E RINVIA, ANCHE PER IL REGOLAMENTO DELLE SPESE TRA LE PARTI, ALLA CORTE FEDERALE D’APPELLO FIGC; RIGETTA IL RICORSO NEI CONFRONTI DEI SIGG. IROANYA CHUKWUEMEKA EMMANUEL E EJALONIBU ABIOLA BANKOLE.

  • HA ACCOLTO il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 15/2019, presentato, in data 1 marzo 2019, dal sig. Massimo Colucci avverso la decisione della Corte Federale di Appello della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), Sezione terza, pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 069/CFA (2018/2019) del 30 gennaio 2019, con la quale la Corte, in parziale riforma della decisione del Tribunale Federale (comunicato ufficiale n. 72/TFN del 19 giugno 2018), ha rideterminato la sanzione inflitta nei confronti del sig. Colucci, nella misura di anni uno di inibizione ed euro 15.000,00 di ammenda, per la violazione dell’art. 7, comma 7, del CGS; PER L’EFFETTO, HA ANNULLATO LA SANZIONE IRROGATA. HA, ALTRESI’, CONDANNATO LA RESISTENTE FIGC AL PAGAMENTO DELLE SPESE, IN FAVORE DEL RICORRENTE SIG. COLUCCI, NELLA MISURA DI EURO 1.500, OLTRE ACCESSORI DI LEGGE.

  • HA RESPINTO il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 16/2019, presentato, in data 1 marzo 2019, dal sig. Tommaso Zepponi avverso la decisione della Corte Federale di Appello della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), Sezione terza, pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 069/CFA (2018/2019) del 30 gennaio 2019, con la quale la Corte, in parziale riforma della decisione del Tribunale Federale (comunicato ufficiale n. 72/TFN del 19 giugno 2018), ha rideterminato la sanzione inflitta nei confronti del sig. Zepponi, nella misura di anni uno di inibizione ed euro 15.000,00 di ammenda, per la violazione dell’art. 7, comma 7, del CGS. HA, ALTRESI’, CONDANNATO IL RICORRENTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE, IN FAVORE DELLA RICORRENTE FIGC, NELLA MISURA DI EURO 1.500, OLTRE ACCESSORI DI LEGGE.

  • HA RESPINTO il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 18/2019, presentato, in data 1 marzo 2019, dal sig. Enrico Gutili contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), nonché contro la Procura Federale della FIGC e con notifica effettuata anche nei confronti della Procura Generale dello Sport presso il CONI, per l’annullamento e/o la riforma, ai sensi degli artt. 54 e 62 del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, della decisione della Corte Federale d’Appello della FIGC, pubblicata, quanto al dispositivo, sul C.U. n. 006/CFA del 31 luglio 2018 e, quanto alle motivazioni, sul C.U. n. 069/CFA del 30 gennaio 2019, con la quale, nell’accogliere parzialmente il ricorso proposto dal predetto tesserato avverso la pronuncia di primo grado assunta dal Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, è stata rimodulata la sanzione nella squalifica per quattro anni e nell’ammenda di euro 30.000,00, in luogo della squalifica per cinque anni e della preclusione alla permanenza nei ranghi federali oltre all’ulteriore squalifica per mesi sei ed all’ammenda di euro 70.000, per la violazione degli artt. 1-bis, comma 1, e 7, commi 1, 2, 6 e 7, CGS FIGC. HA, ALTRESI’, CONDANNATO IL RICORRENTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE, IN FAVORE DELLA RICORRENTE FIGC, NELLA MISURA DI EURO 2.500, OLTRE ACCESSORI DI LEGGE.

  • HA RESPINTO il ricorso scritto al R.G. ricorsi n. 22/2019, presentato, in data 19 marzo 2019, dalla ASD San Vito Lo Capo 1994 contro la decisione resa, in data 19 febbraio 2019, dalla Corte Sportiva di Appello Territoriale presso la FIGC-LND del Comitato Regionale Sicilia, pubblicata in pari data nel Comunicato Ufficiale n. 311 CSAT 22 nell’ambito del giudizio di appello rubricato al n. 84/A, nella parte in cui ha confermato i provvedimenti sanzionatori assunti, con Comunicato Ufficiale n. 284 del 30 gennaio 2019, dal Giudice Sportivo di prima istanza della medesima FIGC-LND del Comitato Regionale Sicilia, che ha irrogato, nei confronti del calciatore Giovanni Vultaggio, la squalifica dal 30 gennaio 2019 sino al 25 maggio 2019, e, nei confronti del calciatore Francesco Carriglio, la squalifica sino al 25 gennaio 2024.

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