Decisioni della Quarta Sezione

Collegio di Garanzia

Lla Quarta Sezione del Collegio di Garanzia, all’esito della sessione di udienze tenutasi oggi e presieduta dal cons. Dante D’Alessio, ha assunto le seguenti determinazioni:

1) HA DICHIARATO IN PARTE INAMMISSIBILE E IN PARTE INFONDATO il  ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 37/2019, presentato, in data 26 aprile 2019, dall’Automobile Club Catanzaro e dal sig. Eugenio Ripepe contro l’Automobile Club d’Italia Sport, l’Automobile Club d’Italia Sport - Direzione per lo Sport Automobilistico e l’Automobile Club d’Italia (ACI) per l’annullamento della sentenza della Corte Federale d’Appello Club d’Italia Sport CF n. 5/2019, emessa il 22 marzo 2019 e pubblicata in data 9 aprile 2019, che, nell’accogliere il ricorso dell’Automobile Club di Catanzaro, ha annullato, in capo al medesimo ACI di Catanzaro, le sanzioni della sospensione delle licenze per tre mesi e dell’ammenda pari ad € 3.000,00, irrogate dal Giudice di primo grado, ed ha ordinato la rimozione del comunicato stampa del 21 agosto 2018 dal relativo sito istituzionale, mentre, nel respingere il ricorso del sig. Eugenio Ripepe, ha confermato, in capo al medesimo, la sanzione, irrogata dal Giudice di prime cure, della sospensione delle licenze sportive per quattro mesi e dell’ammenda pari ad € 4.000,00, nonché per l’annullamento di ogni atto connesso e/o consequenziale; HA, ALTRESI’, CONDANNATO I RICORRENTI, IN SOLIDO TRA LORO, A RIFONDERE LE SPESE DI LITE IN FAVORE DELLA RESISTENTE, LIQUIDATE NELLA MISURA DI EURO 2.000,00, OLTRE ACCESSORI DI LEGGE;

 

2) HA ACCOLTO il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 40/2019, presentato, in data 3 maggio 2019, dal sig. Giuseppe Utili nei confronti della Federazione Italiana Sport Equestri (FISE) e della Procura Federale FISE per l’annullamento della decisione della Corte Federale d’Appello della FISE R.G. 28/17, notificata in data 4 aprile 2019, con la quale, in parziale accoglimento del reclamo presentato dall’odierno ricorrente avverso la decisione di primo grado endofederale, è stata ridotta, a suo carico, la sanzione della sospensione dall’attività agonistica da anni due ad anni uno e l’ammenda da € 10.000,00 a € 5.000,00, per violazione dell’art. 1 del Regolamento di Giustizia FISE e dell’art. 2.5 del Regolamento EAD; HA, ALTRESI’, DISPOSTO L’INTEGRALE COMPENSAZIONE DELLE SPESE DEL GIUDIZIO;

 

3) HA DICHIARATO INAMMISSIBILE il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 41/2019, presentato, in data 6 maggio 2019, dalla società ASD La Pineta di Roma nei confronti della Procura Federale della Federazione Italiana Tennis (FIT) e della FIT per l’impugnazione della decisione n. 2/2019, resa dalla Corte Federale d'Appello della FIT, nel procedimento 87/2018 del 6 aprile 2019, che, nel respingere il gravame della ricorrente, ha confermato la decisione del Tribunale Federale FIT n. 4/2019 del 16 gennaio 2019 e, per l'effetto, le sanzioni irrogate dal Giudice di primo grado endofederale consistenti nella inibizione per 6 mesi a carico del legale rappresentante della ASD La Pineta, sig. Graziano Lupacchini, oltre all'ammenda di € 1.000,00 ciascuno, a carico dell'affiliata e del suo legale rappresentante, per la violazione dell'art. 1, commi 1 e 2, in relazione all'art. 3, comma 5, del R.G. FIT; HA, ALTRESI’, DISPOSTO L’INTEGRALE COMPENSAZIONE DELLE SPESE DEL GIUDIZIO;

 

4) HA RESPINTO il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 42/2019, presentato, in data 8 maggio 2019, dalla USD Gambassi contro la USC Montelupo A.S.D. e nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) per l’impugnazione della decisione del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche c/o FIGC, pubblicata, quanto al dispositivo, nel C.U. n. 14/TFN del 13 febbraio 2019, e, quanto alle motivazioni, nel C.U. n. 18/TFN dell’8 aprile 2019, con cui è stata confermata l’impugnata decisione della Commissione Premi, di cui al C.U. n. 4/E del 14 novembre 2017, con la quale la U.S.D. Gambassi è stata condannata al pagamento, in favore della U.S.C. Montelupo, del premio di preparazione disciplinato dall’art. 96 NOIF, relativo all’atleta Alessio Oliva; NULLA PER LE SPESE;

 

5) HA ACCOLTO il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 44/2019, presentato, in data 9 maggio 2019, dal sig. Romolo Rizzoli avverso la decisione della Corte Federale d’Appello della FIB n. 6/2019, resa nel procedimento disciplinare n. 2/2019, depositata il 9 aprile 2019 e comunicata nella stessa data, con la quale - a seguito del parziale accoglimento con rinvio disposto dal Collegio di Garanzia dello Sport con decisione n. 4/2019 del 18 gennaio 2019 - è stata applicata, nei confronti del ricorrente, la sanzione di tre mesi di squalifica e l’inibizione dal ricoprire qualsiasi incarico dirigenziale per dodici mesi, per aver tenuto “un comportamento lesivo dell’onore e della reputazione degli organi operanti nell’ambito della FIB, quali Organi di Giustizia, e del suo Presidente” e “per aver commesso il fatto con violazione dei doveri derivanti dall’esercizio delle funzioni di Presidente della CBI” e, ancora, “per aver commesso il fatto a mezzo email inviata ad una pluralità di soggetti, contenti dichiarazioni lesive della figura e dell’autorità degli Organi e delle istituzioni federali”; PER L’EFFETTO, HA RINVIATO ALLA CORTE DI APPELLO FEDERALE; HA, ALTRESI’, CONDANNATO LA RESISTENTE FIB RIFONDERE LE SPESE DI LITE IN FAVORE DEL RICORRENTE RIZZOLI, LIQUIDATE NELLA MISURA DI EURO 3.000,00, OLTRE ACCESSORI DI LEGGE;

 

6) HA DICHIARATO IN PARTE RESPINTO IN PARTE INAMMISSIBILE il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 46/2019, presentato, in data 14 maggio 2019, dal sig. Antonio Mamè contro la Automobili Lamborghini S.p.A. e nei confronti della Procura Federale dell'ACI-Sport, avverso la sentenza rubricata CF2/19, emessa dalla Corte Federale d'Appello ACI-Sport del 22 febbraio 2019, con motivazioni comunicate a mezzo PEC il 6 maggio, con la quale è stato rigettato il reclamo presentato dal ricorrente, ex art. 37 del R.G. ACI, in quanto "il suo interesse agli esiti del giudizio [disciplinare] è di mero fatto e non giustifica la sua partecipazione [al procedimento ex art. 34 R.G.]"; HA, ALTRESI’, DISPOSTO L’INTEGRALE COMPENSAZIONE DELLE SPESE DEL GIUDIZIO.