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Giovanni Giammarva e l'US Città di Palermo ricorrono contro contro la FIGC

Collegio di Garanzia

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto i seguenti due ricorsi:

il primo ricorso, presentato da Giovanni Giammarva avverso la decisione della Corte Federale d'Appello - Sezioni Unite della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), di cui al C.U. n. 122/CFA, depositata il 18 giugno 2019 e notificata a mezzo pec al ricorrente il successivo 20 giugno, con la quale, in parziale accoglimento del gravame proposto dal medesimo ricorrente ed in parziale riforma della decisione del Tribunale Federale Nazionale FIGC - Sez. Disciplinare, di cui al C.U. n. 63/TFN del 13 maggio u.s., è stata irrogata, a carico dello stesso  ricorrente, la sanzione della inibizione di un anno, in luogo della sanzione della inibizione di due anni, irrogata dal giudice di prime cure endofederale. Giammarva chiede al Collegio di Garanzia dello Sport di accogliere il presente ricorso e, per l’effetto, di annullare, cassandola, la decisione impugnata; in subordine, di rinviare alla Corte Federale d'Appello FIGC in diversa composizione o ad altra Sezione.

 

Il secondo ricorso, presentato dall'U.S. Città di Palermo S.p.A. contro la Procura Federale FIGC e nei confronti del sig. Maurizio Zamparini, del dott. Anastasio Morosi, del dott. Giovanni Giammarva, delle società Benevento Calcio s.r.l., U.S. Salernitana 1919 s.r.l. e A.C. Perugia Calcio S.r.l., nonché della Lega Nazionale Professionisti Serie B, per la riforma e/o l'annullamento della decisione della Corte Federale d'Appello - Sezioni Unite della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), di cui al C.U. n. 122/CFA, depositata in data 18 giugno 2019, che, in parziale accoglimento del gravame presentato dal Palermo e in parziale riforma della decisione impugnata, ha rideterminato, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 10, comma 3, e 16 CGS, la misura sanzionatoria a carico della società ricorrente in punti 20 di penalizzazione in classifica, da scontarsi nella s.s. 2018/2019, oltre all'ammenda di € 500.000,00, in luogo della sanzione della retrocessione all'ultimo posto in classifica per il Campionato di Serie B 18/19, irrogata dal Tribunale Federale Nazionale FIGC con decisione di cui al C.U. n. 63/TFN del 13 maggio u.s..

L’U.S. Palermo chiede al Collegio di Garanzia, in accoglimento de presente ricorso e previa riforma della decisione impugnata:

- in via preliminare: di fissare l'udienza di discussione del presente procedimento, disponendo l'abbreviazione dei termini, per motivi di urgenza;

- nel merito: di annullare e/o riformare la gravata decisione della CFA FIGC, ritenendo e dichiarando inammissibile il deferimento proposto dal Procuratore Federale per tutti i motivi esposti e, per conseguenza, di annullare ogni sanzione inflitta a suo carico; 

- in subordine: di annullare e/o riformare la decisione della CFA dichiarandola comunque infondata, erronea e/o illegittima, in tutto o in parte, e per conseguenza di annullare ogni sanzione inflitta a proprio carico; 

- ovvero, in ulteriore subordine: di riformulare la sanzione in termini meno afflittivi e più equi.

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