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Ricorso della società Aquila Montevarchi contro FIGC e Arezzo

Collegio di Garanzia

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso da parte della A.S.C. D. Aquila 1902 Montevarchi contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), nonché contro la S.S. Arezzo S.r.l., avverso la decisione del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche - assunta, quanto al dispositivo, con C.U. n. 25/TFN – SVE del 18 giugno 2019 e, quanto ai motivi, con C.U. n. 12/TFN – SVE del 7 agosto 2019, con la quale è stata annullata la decisione della Commissione Premi c/o FIGC, pubblicata con C.U. n. 7/E del 21 febbraio 2019, che aveva accolto il ricorso promosso dalla odierna ricorrente per il riconoscimento del premio di preparazione ex art. 96 NOIF in relazione al calciatore Tommaso Occhiolini, condannando la società U.S. Arezzo al pagamento di un importo di € 16.424,10, di cui € 12.166,00 in favore della odierna ricorrente Montevarchi, ed € 4.258,10 a titolo di penale da versare alla FIGC.

 

La società ricorrente chiede al Collegio di Garanzia:

  • in via principale, di annullare/revocare la decisione impugnata e di disporre, sulla base del principio di diritto che verrà individuato, il rinvio al predetto Organo di giustizia federale per la decisione sul merito;
  • in via subordinata di annullare/revocare la decisione impugnata e, per l’effetto, di confermare quanto stabilito dalla Commissione Premi c/o FIGC con C.U. n. 7/E del 21 febbraio 2019 o, in via ulteriormente graduata, di adottare, sulla base degli atti di causa, la pronuncia ritenuta di giustizia.   

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