Sezioni Unite: esito sessione udienze odierna

Collegio di Garanzia

Il Collegio di Garanzia, all’esito della sessione di udienze a Sezioni Unite tenutasi in data odierna e presieduta dal presidente Franco Frattini, ha assunto le seguenti determinazioni:

 

1) ha dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato il ricorso  presentato il 13 luglio 2019 dal dott. Antonio Caliendo avverso la decisione della Corte Federale d'Appello c/o la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), di cui al C.U. n. 119/CFA del 14 giugno 2019, che, in parziale accoglimento del gravame proposto dal ricorrente, ha ridotto la sanzione allo stesso irrogata dal Tribunale Federale, con decisione di cui al C.U. n. 38/TFN del 6 dicembre 2018, rideterminandola nella inibizione pari a 3 anni e 6 mesi, in luogo della inibizione di 5 anni, per la violazione dell'art. 1 bis, commi 1 e 5, CGS FIGC, in relazione all'art. 21, commi 2 e 3, NOIF, "per avere determinato [in solido con altri dirigenti del Modena FC - ndr] con il proprio comportamento, sotto il profilo strutturale, il dissesto della Società [Modena FC - ndr], provocandone la decozione e la conseguente dichiarazione di fallimento; sotto il profilo sportivo, la revoca dell'affiliazione"; ha disposto che le spese seguano la soccombenza, liquidate nella misura di € 3.000,00, oltre accessori di legge, in favore della resistente FIGC.

 

2) ha dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato il ricorso presentato congiuntamente il 18 luglio 2019, dai sigg. Laura Perbellini e Marcello Merlin avverso la decisione emessa dalla Corte D'Appello Federale in funzione di Giudice di seconda istanza della Federazione Italiana Sport Equestri (FISE) del 2 luglio 2019, che ha dichiarato "..infondato il primo motivo e inammissibile il reclamo [degli odierni ricorrenti - ndr] per il resto", confermando la decisione del Tribunale Federale FISE del 28 maggio u.s., che ha irrogato "per la violazione sub a) alla signora Laura Perbellini, in proprio, ed al sig. Marcello Merlin la sanzione della sospensione ex art. 6, lett. d), e), f), per 3 anni con l’aggravante di cui all’art. 8, lett. h), Reg. Giust.; - per la violazione sub b) al sig. Marcello Merlin la sanzione della sospensione di quattro mesi ex art. 6, lett. e), Reg. Giust.; - per la violazione sub c) al C.I. Il Muretto A.S.D., nella persona del rappresentante legale p.t. signora Laura Perbellini, la sanzione della sospensione dell’affiliazione ex art. 6, lett. e), Reg. Giust. per un anno"; ha disposto che le spese seguano la soccombenza, liquidate nella misura di € 5.000,00, oltre accessori di legge, in favore della parte costituita.

 

3) ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato il 26 luglio 2019 dalla Federazione Italiana Sport Invernali (FISI) contro l’Associazione SSV Pfalzen Sudtiroler Amateuersportverein avverso la decisione n. 004/2019 della Corte Federale di Appello della FISI, emessa in data 11 luglio 2019 e depositata in data 16 luglio 2019, con la quale, in accoglimento del reclamo della suddetta Associazione, è stato annullato “l’atto di annullamento del Presidente dell’Assemblea ordinaria del Comitato Regionale FISI Alto Adige in data 5 luglio 2018” ed è stata accertata la legittimità della deliberazione assembleare del 10 giugno 2018, nella parte in cui ha affermato l’impossibilità di procedere all’elezione di un candidato, e disposto la convocazione di una nuova assemblea; ha disposto chele spese seguano la soccombenza, liquidate nella misura di € 3.000,00, oltre accessori di legge, in favore della resistente Associazione SSV Pfalzen Sudtiroler Amateuersportverein.

 

4) ha respinto il ricorso presentato il 2 agosto 2019 dalle società A.C. Chievo Verona S.r.l. ed Empoli F.C. S.p.a. contro la Lega Nazionale Professionisti Serie B (LNPB) per la declaratoria dell’illegittimità della pretesa della LNPB di obbligare le società ricorrenti, al momento della loro iscrizione al Campionato ed all’adesione alla Lega stessa, a provvedere al pagamento del “Contributo solidaristico a carico delle neo retrocesse in serie B, come disciplinato dal Capo I, art. 3, e come ripartito secondo quanto previsto dal Capo II, art. 7, del Codice di Autoregolamentazione e quindi avverso la validità e per la declaratoria di nullità/annullamento/inefficacia, ed in ogni caso per la privazione di effetti, di quanto previsto dagli artt. 3, Capo I, art. 7 Capo II, del Codice di Autoregolamentazione LNPB e delle relative deliberazioni che hanno introdotto dette previsioni, nonché di tutti gli atti e provvedimenti alla stessa antecedenti e/o conseguenti, presupposti, collegati e/o consequenziali, anche ove non conosciuti dalle società ricorrenti. Ha disposto l’integrale compensazione delle spese del giudizio.