Il 30 ottobre sessione di udienze della Seconda Sezione

Collegio di Garanzia

La prossima sessione di udienze della Seconda Sezione si terrà il 30 ottobre 2019, a partire dalle ore 14.30. In quella occasione saranno esaminati i seguenti quattro ricorsi:

1) ricorso presentato, il 12 aprile 2019, dal sig. Domenico De Falco contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), nonché contro la Procura Arbitrale dell’Associazione Italiana Arbitri (AIA) e con notifica effettuata anche alla Procura Generale dello Sport presso il CONI, per l’annullamento e/o la riforma, ai sensi degli artt. 54 e 62 del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, della delibera della Commissione di Disciplina d’Appello dell’AIA n. 24 del 19 febbraio 2019, notificata in data 13 marzo 2019.

Con quella decisione è stato integralmente respinto il ricorso proposto dal ricorrente contro la pronuncia di primo grado della Commissione di Disciplina Nazionale dell’AIA n. 15 del 17 dicembre 2018, con cui era stata irrogata, al predetto associato, la sanzione della sospensione dal 24 ottobre 2018 al 23 dicembre 2019, per la violazione dell’art. 40, n. 3, lett. b) e c), dell’art. 40, n. 1 e n. 3, lett. c) e dell’art. 40, n. 1 e n. 3, lett. b), del Regolamento AIA, mentre è stato parzialmente accolto il reclamo presentato dalla Procura Arbitrale, con aggravamento della comminata sanzione sino al 23 aprile 2020, ai sensi dell’art. 7, comma 6, delle Norme di Disciplina;

 

2) ricorso presentato congiuntamente, il 17 aprile 2019, dalla ASD Forte di Bibbona Calcio e da un suo tesserato, il calciatore Niccolò Sandri, contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), la Lega Nazionale Dilettanti (LND) ed il Comitato Regionale Toscana FIGC-LND per l'annullamento della decisione emessa dalla Corte Sportiva d'Appello Territoriale Toscana, pubblicata sul C.U. C.R. Toscana FIGC/LND n. 59 del 28 marzo 2019 (che ha irrogato, a carico del calciatore Sandri, la squalifica fino al 7 aprile 2020, oltre all'ammenda di € 2.000,00 a carico della ASD Forte di Bibbona Calcio in conseguenza di ulteriori comportamenti assunti da un altro tesserato), nella parte in cui ha respinto la richiesta di audizione del calciatore Niccolò Sandri per non avere lo stesso assunto la qualità di parte del procedimento (ex art. 44, comma 1.2, CGS FIGC) e nella parte in cui ha confermato la squalifica del medesimo giocatore fino al 7 aprile 2020, inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale c/o il predetto C.R. Toscana FIGC-LND, pubblicata sul C.U. n. 55 del 7 marzo u.s., a seguito dei fatti accaduti in occasione della gara Pomarance-Forte di Bibbona del 3 marzo u.s., "per avere [il Sandri, ndr.] sputato al D.G. colpendolo al volto";

 

3) ricorso presentato, il aprile 2019, dalla A.S.D. Virtus Palese contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) per l’impugnazione della decisione della Corte Sportiva d’Appello Territoriale C.R. Puglia FIGC - LND, pubblicata sul C.U. n. 78, s.s. 2018/2019 in data 4 aprile 2019, con la quale, nell’accogliere parzialmente il reclamo proposto dalla società ricorrente avverso la decisione del Giudice Sportivo c/o Delegazione Provinciale di Bari FIGC-LND, di cui al C.U. n. 35 del 14 marzo 2019, sono state irrogate, in capo alla medesima A.S.D. Virtus Palese, le sanzioni dell’esclusione immediata per un anno, limitatamente al Campionato Allievi “Under 17”, la conferma dell’ammenda di € 1.500,00 e dell’obbligo di risarcire tutti i danni fisici e materiali subiti dal direttore di gara, sig. Tiziano Albore, al termine dell’incontro del 9 marzo u.s., nonché l’inibizione, in capo al dirigente Francesco Scioscia, fino al 30 giugno 2022;

 

4) ricorso presentato, il 28 giugno 2019, dal sig. Daniel Resti contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), la Lega Nazionale Dilettanti (LND) e il Comitato Regionale Toscana FIGC-LND per l’annullamento della decisione emessa dalla Corte Sportiva d’Appello Territoriale Toscana, pubblicata sul C.U. C.R. Toscana n. 74 del 6 giugno 2019, con la quale è stata confermata, in capo all’odierno ricorrente, la squalifica fino al 28 dicembre 2019, inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale c/o C.R. Toscana e pubblicata sul C.U. n. 59 del 28 marzo 2019.