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ASD Calcio Flaminia ricorre contro SSD Virtus Campagnano e FIGC per decisione TFN Sez. Vertenze Economiche

Collegio di Garanzia

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso da parte della ASD Calcio Flaminia contro la SSD Virtus Campagnano, la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e la Lega Nazionale Dilettanti (LND) avverso la decisione n. 18, emessa dal Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche (FIGC), stagione 2019/2020, pubblicata in data 11 ottobre 2019, che, nel respingere i ricorsi presentati dalla odierna ricorrente, ha confermato le impugnate decisioni assunte dalla Commissione Premi, con le quali è stata condannata la ASD Calcio Flaminia al pagamento della somma di € 4.095,00, di cui € 3.276,00 alla SSD Virtus Campagnano, a titolo di premio di preparazione quale unica titolare del vincolo annuale, ed € 819,00 alla FIGC, a titolo di penale per i calciatori Bonimelli, Amorosino, Gabrielli, Graziosi, Lorenzetti, Lospennato, Mancini, Marra, Minasi, Morini e Rosati, mentre per il calciatore Ciarrocchi è stato liquidato l’importo complessivo di € 2.389,75, di cui € 1.911,00 alla SSD Virtus Campagnano, a titolo di premio di preparazione quale ultima titolare del vincolo annuale, ed € 477,75 alla FIGC, a titolo di penale.

 

La ASD Calcio Flaminia chiede al Collegio di Garanzia di dichiarare:

- in via pregiudiziale, la nullità della decisione impugnata assunta dal Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche, poiché contraria al principio di immutabilità del giudice, ai sensi dell’art. 276 c.p.c. e di decidere nel merito, ai sensi dell’art. 61, comma 1, CGS CONI, dichiarando non dovuto il premio di preparazione, o di rinviare al TFN – SVE indicando i principi di diritto a cui uniformarsi;
- in via principale, la nullità e/o l’annullamento della decisione per violazione del diritto di difesa, ai sensi dell’art 44 CGS FIGC e/o per la violazione dell’art. 96 NOIF in relazione all’art. 1 bis, comma 1, CGS FIGC, vigente ratione temporis, e di decidere nel merito ai sensi dell’art. 61, comma 1, CGS CONI, dichiarando non dovuto il premio di preparazione, o rinviando al TFN – SVE indicando i principi di diritto a cui uniformarsi;
- in via subordinata,
1) l’annullamento della decisione per la manifesta illogicità della motivazione in merito alla mancata valutazione delle decisioni emesse dal TFN – SD e dalla CFA e delle risultanze della Procura Federale;
2) l’annullamento della decisione per la manifesta illogicità della motivazione per erronea valutazione dell’elemento temporale del tesseramento pluriennale in riferimento ai premi di preparazione;
3) l’annullamento della decisione per omessa motivazione circa la sussistenza dell’ipotesi di abuso del diritto;
4) l’annullamento della decisione per omessa motivazione circa la asserita insussistenza di una “cogestione” tra il Sig. Rosati ed il Sig. Ciappici;
e di decidere nel merito ai sensi dell’art. 61, comma 1, CGS CONI, dichiarando non dovuto il pagamento del premio di preparazione, o di rinviare al TFN – SVE indicando i principi di diritto a cui uniformarsi.

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