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Rudy D'Amico ricorre contro FIGC per inibizione confermata da CFA FIGC

Collegio di Garanzia

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dal sig. Rudy D'Amico (all'epoca dei fatti tesserato per la società sportiva U.S. San Salvo Pescara come Direttore Generale) contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) per l'annullamento della decisione della Corte Federale d'Appello FIGC, pubblicata e notificata con il C.U. n. 04/CFA del 7 ottobre 2019, che, in reiezione del gravame proposto dall'odierno ricorrente, ha confermato la decisione assunta dal Tribunale Federale Nazionale c/o il Comitato Regionale Abruzzo, di cui al C.U. n. n. 10 del 22 agosto 2019, che ha irrogato a carico del sig. D'Amico la sanzione di un anno di inibizione, per la violazione dell'obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis, comma 1, e 10, commi 2 e 6, del Codice della Giustizia Sportiva FIGC, in relazione anche agli artt. 7, comma 1, dello Statuto Federale, 39, commi 1 e 5, e 61, commi 1 e 5, delle NOIF, per avere il D'Amico, in solido con altri tesserati, concorso all'irregolare tesseramento del calciatore Antonio De Vivo.

Il sig. D'Amico chiede al Collegio di Garanzia, in accoglimento del presente ricorso,

in via principale:

- di statuire l'illegittimità e/o la nullità della decisione impugnata, previa integrale cassazione della stessa e, per l'effetto,
- di disporre l'annullamento del provvedimento sanzionatorio irrogato a proprio carico.

in via subordinata:

- di disporre il rinvio all'organo di giustizia federale competente che vorrà, secondo l'invocato principio di diritto per come a dichiararsi, ed in accoglimento delle censure mosse dal Collegio di Garanzia, riformare in proprio favore e previa valutazione delle doglianze nel merito esposte, il gravato provvedimento.

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