Decisioni della Quarta Sezione: estinto il procedimento di Benevento, Crotone, H. Verona contro LNP B

Collegio di Garanzia

La Quarta Sezione del Collegio di Garanzia, al termine della sessione di udienze tenutasi oggi, ha assunto le seguenti determinazioni:

1) HA ACCOLTO il ricorso iscritto al R.G ricorsi n. 69/2019, presentato, in data 2 agosto 2019, dalla U.S. Governolese contro la ASD Unione Team SCB e contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) avverso la decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, contenuta nel C.U. n. 1/TFN-SVE del 5 luglio 2019, con la quale è stato rigettato il reclamo della suddetta società ricorrente avverso la delibera, pubblicata sul C.U. n. 7/E del 21 febbraio 2019, che aveva condannato la società U.S. Governolese al pagamento, in favore della ASD Unione Team SCB, degli importi dovuti a titolo di premio di preparazione relativi al calciatore Vitruk Vladyslav, quale penultima titolare del vincolo annuale, pari ad € 1.382,50, di cui € 1.106,00 a titolo di premio, ed € 276,50 a titolo di penale; HA, ALTRESI’, DISPOSTO CHE LE SPESE SEGUANO LA SOCCOMBENZA, LIQUIDATE NELLA MISURA DI  €1500,00, OLTR ACCESSORI DI LEGGE, A CARICO DELLA FIGC;

 

2) HA RESPINTO il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 83/2019, presentato, in data 20 settembre 2019, dalla società F.C.D. Conegliano 1907 contro la società F.C. Crotone S.r.l., con notifica anche al sig. Alex Cordaz presso F.C. Crotone S.r.l., per l’annullamento della sentenza della Corte Federale d’Appello c/o FIGC, IV Sez., pubblicata con C.U. n. 019/CFA del 21 agosto 2019, con la quale è stato respinto l’appello presentato dalla ricorrente F.C.D. Conegliano 1907 avverso il mancato riconoscimento, da parte del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche, di cui al C.U. n. 24/TFN SVE del 28 maggio 2019, del premio alla carriera, ex art. 99 bis delle NOIF, relativo al calciatore Alex Cordaz per la s.s. 1997/98 e, contestualmente, è stato accolto l’appello della società F.C. Crotone avverso l’obbligo di corrispondere la somma di € 18.000,00 in favore della società Conegliano 1907, per il riconoscimento del premio alla carriera per la s.s. 1995/96, relativo al medesimo calciatore; HA, ALTRESI’, DISPOSTO L’INTEGRALECOMPENSAZIONE DELLE SPESE DEL GIUDIZIO;

 

3) HA RIMESSO ALLE SEZIONI UNITE la questione afferente al ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 92/2019, presentato, in data 24 ottobre 2019, dal sig. Marco Tomasini contro l’Ente di Promozione Sportiva denominato Attività Sportive Confederate (ASC), avverso la decisione della Corte Nazionale di Appello ASC, emessa il 20 settembre 2019 e comunicata il successivo 24 settembre, con la quale è stata confermata, a carico del ricorrente, la decisione emanata dal Consiglio Nazionale di Giustizia ASC in data 12 marzo 2019, che ha irrogato al sig. Tomasini la squalifica di 4 anni da qualsiasi attività dell'Ente, per la violazione dell'art. 7 dello Statuto ASC, anche in relazione agli artt. 2, 7, 8, 11 e 12 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, nonché dell'art. 32, comma 3, del Regolamento di Amministrazione e Contabilità ASC;

 

4) HA RESPINTO il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 96/2019, presentato, in data 5 novembre 2019, dalla ASD Calcio Flaminia contro la SSD Virtus Campagnano, la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e la Lega Nazionale Dilettanti (LND) avverso la decisione n. 18, emessa dal Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche (FIGC), stagione 2019/2020, pubblicata in data 11 ottobre 2019, che, nel respingere i ricorsi presentati dalla ricorrente, ha confermato le impugnate decisioni assunte dalla Commissione Premi, con le quali è stata condannata la ASD Calcio Flaminia al pagamento della somma di € 4.095,00, di cui € 3.276,00 alla SSD Virtus Campagnano, a titolo di premio di preparazione quale unica titolare del vincolo annuale, ed € 819,00 alla FIGC, a titolo di penale, per i calciatori Bonimelli, Amorosino, Gabrielli, Graziosi, Lorenzetti, Lospennato, Mancini, Marra, Minasi, Morini e Rosati, mentre per il calciatore Ciarrocchi è stato liquidato l’importo complessivo di € 2.389,75, di cui € 1.911,00 alla SSD Virtus Campagnano, a titolo di premio di preparazione quale ultima titolare del vincolo annuale, ed € 477,75 alla FIGC, a titolo di penale; HA, ALTRESI’, DISPOSTO L’INTEGRALE COMPENSAZIONE DELLE SPESE DEL GIUDIZIO.

 

5) HA DICHIARATO CESSATA LA MATERIA DEL CONTENDERE E LA CONSEGUENTE ESTINZIONE DEL PROCEDIMENTO PER SOPRAVVENUTA CARENZA DI INTERESSE DI TUTTE LE PARTI in relazione al ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 57/2018, presentato, in data 25 luglio 2018, dalle società Benevento Calcio S.r.l., F.C. Crotone S.r.l. ed Hellas Verona F.C. S.p.a. contro la Lega Nazionale Professionisti Serie B (LNP B), per la declaratoria dell’illegittimità della pretesa della Lega Nazionale Professionisti Serie B di obbligare le società ricorrenti, al momento della loro iscrizione al Campionato ed all’adesione alla Lega stessa, a versare, in caso di promozione nella massima serie al termine della stagione sportiva e in caso di permanenza in quelle successive, il c.d. contributo promozione, nonché di cedere ora per allora il credito futuro alla stessa LNPB; nonché avverso la validità e per la declaratoria di nullità/annullamento/inefficacia delle delibere, compresi i relativi contenuti e la corretta applicazione, assunte in data 8 luglio 2009, 29 novembre 2012, 20 gennaio 2014 e 15 aprile 2014, della Assemblea della Lega B, di approvazione della norma, ora trasfusa nel Codice di Autoregolamentazione all’art. 1, punto 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4, Capo I (Contributi), posta a base del richiamato addebito; di ogni altro atto e provvedimento alle stesse antecedente e/o conseguente, connesso, presupposto, collegato e/o consequenziale, tra cui la nota prot. n. 6 del 2 luglio 2018, avente ad oggetto “adempimenti iscrizioni al Campionato di Serie B stagione sportiva 2018/2019-triplice cessione di credito futuro” (quindi con termine scadenza iscrizione al campionato già trascorsa 30 giugno 2018 e mai citata in richieste precedenti), con cui la LNPB intende imporre, a garanzia del pagamento del Contributo di Solidarietà Promozione, a tutte le società, un triplice atto di cessione di credito futuro condizionato alla conquista del titolo sportivo per la partecipazione al Campionato di Serie A; nonché delle bozze degli atti di cessione di credito futuro, allegati alla nota prot. n. 6 del 2 luglio 2018, con cui le società Benevento Calcio, FC Crotone, Hellas Verona FC dovrebbero dichiarare di essere debitrici nei confronti di LNPB dell’importo di €3.000.000,00, € 1.500.000,00 e di € 2.000.000,00 relative rispettivamente alla I, II e III annualità del Contributo Promozione e con cui le ricorrenti dovrebbero cedere alla LNPB, a titolo di garanzia, tutti i crediti futuri che le società stesse matureranno nei confronti della LNP B.