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Ricorso di Alfredo Pastorelli contro FIGC

Collegio di Garanzia

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dal sig. Alfredo Pastorelli (all'epoca dei fatti Presidente della Società Vicenza Calcio S.P.A.) contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), e con notifica effettuata anche alla Procura Generale dello Sport c/o il CONI, per l'annullamento e/o la riforma, ai sensi degli artt. 54 e 62 del CGS CONI, della  decisione della Corte Federale d'Appello della FIGC n. 0032/2019, con motivazioni pubblicate e notificate il17 dicembre 2019, Con questa decisione è stato respinto il reclamo proposto dall'istante avverso le sanzioni della inibizione per tre anni e dell'ammenda di € 15.000,00, inflitte dal Tribunale Federale Nazionale - Sez. Disciplinare, con delibera n. 43/TFN-SD 2019/2020, assunta nella riunione del 29 ottobre u.s. e depositata in forma integrale il successivo 7 novembre, in esito al deferimento del Procuratore Federale e del Procuratore Federale Aggiunto, per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, CGS FIGC vigente ratione temporis, (ora trasfuso nell'art. 4, comma 1, dell'attuale CGS), in relazione all'art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF.

 

Il ricorrente, sig. Pastorelli, chiede al Collegio di Garanzia dello Sport di accertare e dichiarare l'illegittimità, ai sensi dell'art. 54, comma 1, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, della decisione impugnata e, per l'effetto, di disporne l'annullamento, secondo quanto previsto dall'art. 62 del CGS CONI, con totale cancellazione delle sanzioni statuite a suo carico;

in via subordinata, di riformare parzialmente la gravata pronuncia, con congrua e sensibile riduzione della inibizione e/o dell'ammenda irrogate a suo carico dal TFN-SD e pedissequamente confermate dalla CFA FIGC;

infine, di annullare e/o riformare, altresì, tutti gli atti presupposti, conseguenti e/o, comunque, connessi alla decisione in parola.

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