Seleziona la tua lingua

Image

Ricorso della U.G. Manduria Sport contro FIGC /Lega Dilettanti e altri

Collegio di Garanzia

Il Collegio di Garanzia ha ricevuto un ricorso dalla A.S.D. U.G. Manduria Sport contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), la Lega Nazionale Dilettanti (LND), il Comitato Regionale Puglia FIGC e la Procura Federale della FIGC. IL ricorso riguarda la decisione n. 55/CFA del 4 marzo 2020, emessa della Corte Federale di Appello, Sezioni Unite, della FIGC e pubblicata nel solo dispositivo, con C.U. n. 58/CFA del 25 febbraio 2020, la quale, nel respingere il reclamo della società ricorrente contro la decisione del Tribunale Federale Territoriale CR Puglia (dispositivo del 14 gennaio 2020, pubblicato nel C.U. C.R. Puglia n. 62 del medesimo giorno e decisione contenuta nel C.U. C.R. Puglia n. 66 del 23 gennaio 2020), è stata confermata, a carico della U.G. Manduria Sport, la sanzione della ammenda di euro 1000, nonché di 1 punto di penalizzazione da scontarsi nel campionato in corso, comminata, a titolo di responsabilità diretta ex art. 6, comma 1, CGS, per la violazione dell’art. 30, comma 7, CGS (obbligo di denuncia), addebitata al Sig. Spadavecchia Giuseppe (all’epoca dei fatti presidente e legale rappresentante della medesima società).

La vicenda trae origine dal deferimento del 2 dicembre 2019, prot. 7123/102PFI19-20/MS/CS/jg, della Procura Federale della FIGC, avente ad oggetto la “condotta del sig. Spadavecchia Giuseppe per omessa denuncia di illecito sportivo in relazione alla gara Toma Maglie – Avetrana del 10 aprile 2016, valevole per il campionato di promozione del C.R. Puglia”.

La ricorrente A.S.D. U.G. Manduria Sport chiede al Collegio di Garanzia:

- di annullare la decisione impugnata, con la quale è stato respinto l’appello presentato avverso la decisione del Tribunale Federale Territoriale Puglia (dispositivo del 14 gennaio 2020, pubblicato nel C.U. C.R. Puglia n. 62 del medesimo giorno e decisione contenuta nel C.U. C.R. Puglia n. 66 del 23 gennaio 2020), nonché l’annullamento di ogni pronuncia presupposta e/o connessa;

- in via gradata, di annullare la medesima decisione e di rideterminare la sanzione con la sola applicazione dell’ammenda a carico della società. 

- in via ulteriormente gradata, di annullare la decisione e di rinviare all’organo che ha emesso la decisione, con enunciazione del principio di diritto al quale quest’ultimo deve uniformarsi.

Archivio Attività Istituzionali