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Armony Line ASD ricorre contro il CONI avverso la delibera relativa alla nullità dell'iscrizione al Registro

Collegio di Garanzia

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dalla Armony Line ASD contro il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), la Giunta Nazionale CONI e l'Ufficio organismi sportivi DSA-EPS-AB del CONI avverso Ia delibera della Giunta Nazionale del CONI n. 129 del 14 maggio 2020, comunicata a mezzo email il successivo 27 maggio, con la quale è stato respinto il ricorso dell'odierna ricorrente ed è stato confermato il provvedimento del Segretario Generale n. 5/2020 del 6 marzo 2020 con cui era stata disposta la nullità dell'iscrizione della medesima Associazione sportiva al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. b), del Regolamento di Funzionamento del Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche.

La ricorrente Armony Line ASD chiede al Collegio:

  • in via principale, in accoglimento del presente ricorso, di annullare la delibera della Giunta Nazionale del CONI n. 129 del 14 maggio 2020, nonché di ogni altro atto presupposto, annesso, collegato e conseguente alla predetta delibera, ivi compreso il provvedimento - del Segretario Generale n. 5/2020 del 6 marzo u.s. - di nullità della propria iscrizione al Registro CONI e di disporre i più opportuni provvedimenti a propria tutela;
  • in via subordinata, di rinviare, ai sensi dell'art. 62 del Codice della Giustizia Sportiva, il giudizio alla Giunta Nazionale CONI affinché proceda ai dovuti accertamenti di fatto.

Il ricorso reca, altresì, istanza cautelare di sospensione del provvedimento impugnato.

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