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Ricorso della società Tavagnasco contro la FIGC per conclusione del campionato serie A femminile

Collegio di Garanzia

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso da parte della A.S.D. UP Comunale Tavagnacco contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) per l'annullamento della delibera (nonché di ogni atto presupposto, annesso, connesso, collegato e consequenziale, comunque lesivo per la società sportiva ricorrente, ancorché dalla medesima non conosciuto) emanata dal Consiglio Federale FIGC, nell'esercizio dei poteri attribuiti dall'art. 218, comma 1, del decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020, in occasione della riunione del 25 giugno 2020 e pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 231/A del 26 giugno 2020. La delibera riguarda "Modalità di conclusione del campionato di serie A Femminile TIMVISION nonché di definizione degli esiti della stagione sportiva 2019/2020", è oggetto del ricorso nella parte in cui prevede che "omissis.... 2. l'esito del Campionato viene individuato utilizzando la classifica finale di cui all'allegato 2, che è parte integrante della presente delibera, definita in base alla classifica come cristallizzatasi alla data di sospensione definitiva del Campionato con l'utilizzo dei criteri correttivi di cui all'allegato 1, che è parte integrante della presente delibera; 3. il titolo di campione d'Italia viene assegnato alla FC Juventus S.p.A. in ragione della posizione dalla stessa ricoperta nella classifica finale di cui all'allegato 2; 4. accedono alle competizioni internazionali le squadre FC Juventus S.p.A. e S.S.D. ARL Fiorentina Women'S F.C. in ragione della posizione dalle stesse ricoperta nella classifica finale di cui all'allegato 2; 5. retrocedono al Campionato di Serie B le squadre A.S.D. U.P. Comunale Tavagnacco e S.S.D. ARL Orobica Calcio Bergamo in ragione della posizione dalle stesse ricoperta nella classifica finale di cui all'allegato 2".

La ricorrente A.S.D. UP Comunale Tavagnacco chiede al Collegio di Garanzia: 

- in via preliminare, di sospendere di urgenza il giudizio e l'esecuzione della efficacia del provvedimento impugnato nella parte (e nelle parti presupposte, annesse, connesse, collegate e consequenziali) in cui prevede la retrocessione delle ultime due società sportive nella classifica del Campionato Nazionale Serie A Femminile e, segnatamente, della A.S.D. UP Comunale Tavagnacco, ordinando eventualmente alla FIGC e alla Divisione Calcio Femminile l'assunzione di ogni più opportuno e necessario provvedimento conseguente;

- in via principale e nel merito, di accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento impugnato, nonché di tutti gli altri presupposti, annessi, connessi, collegati e consequenziali e, per l'effetto, di dichiararne l'annullamento; 

- nel merito e in via subordinata, di ordinare alla FIGC ed alla Divisione Calcio Femminile di ammettere l’A.S.D. UP Comunale Tavagnacco al Campionato Nazionale Serie A Femminile, stagione sportiva 2020/2021, anche in sovrannumero.

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